DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2011, n. 143 - Regolamento recante «L''individuazione dei casi di esclusione dal diritto d''accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell''articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241». (11G0184)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto, in particolare, l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 24, commi 1 e 2;

Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 24, comma 2;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 2011, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare gli articoli 4, 20, 21, 59 e 69;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, in particolare gli articoli 98 e 99;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2008, recante disciplina del trasporto aereo di Stato;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi del citato articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, alla individuazione delle categorie dei documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottratti all'accesso di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Sentite le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2294/2011, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Documenti esclusi dall'accesso in quanto diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione o preordinati all'attivita' di indirizzo politico del Governo

  1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso:

    1. i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, che afferiscono alla formazione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di programmazione, tra i quali le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri;

    2. i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, concernenti il lavoro di commissioni, organi collegiali, comitati, gruppi di studio e di lavoro, qualora finalizzati all'adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di programmazione;

    3. i documenti propedeutici alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, quali proposte e relative modifiche, valutazioni, elaborazioni, ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti;

    4. i verbali del Comitato interministeriale per la programmazione economica e delle connesse riunioni preparatorie, ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti;

    5. le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica in corso di registrazione o di pubblicazione, salvi i casi in cui sussistano precise condizioni di pubblico interesse come previsto dall'articolo 11, comma 2, del Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti;

    6. i verbali del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, che ha approvato il Regolamento interno del Consiglio dei Ministri;

    7. le note, le proposte ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto degli atti delle Conferenze Stato-regioni ed unificata;

    8. i documenti inerenti l'attivita' di organizzazione e coordinamento delle presenze dei rappresentanti del Governo nel corso dei lavori parlamentari;

    9. i documenti inerenti l'attivita' istruttoria riguardante la richiesta di relazioni e dati tecnici da parte del Parlamento;

    10. i documenti inerenti l'attivita' istruttoria riguardante le interrogazioni, le interpellanze, sempreche' non direttamente ed immediatamente lesive di un interesse protetto di un singolo cittadino, le risoluzioni, le mozioni e gli ordini del giorno del Parlamento.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

    - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988:

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

    .

    - Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:

    1. Il diritto di accesso e' escluso:

    a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

    b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

    c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari...

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