Casi clinici di locazione

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dott
Arch. loc. cond. e imm. 2/2019
DOTTRINA
CASI CLINICI DI LOCAZIONE
SOMMARIO
1. Morte inquilino con amministratore di sostegno: chi resti‑
tuisce l’appartamento?. 2. Si può “pagare” l’avviamento con
assegno circolare?. 3. Locazione commerciale: chi paga la
sostituzione delle tapparelle?. 4. Canoni locazione: che fare
se fallisce il conduttore?. 5. E se il locatario rimane nell’im‑
mobile oltre il termine per il rilascio?.
1. Morte inquilino con amministratore di sostegno: chi
restituisce l’appartamento?
In ipotesi di morte del conduttore assistito, l’istitu-
to dell’amministrazione di sostegno cessa con il decesso
stesso dell’amministrato. Succedono nel possesso dell’ap-
partamento locato gli eredi ed a loro spettano gli incom-
benti relativi alla restituzione dell’appartamento. Qualora,
invece, il locatario sia privo di eredi, il Tribunale, anche
a richiesta del proprietario dell’appartamento, potrà no-
minare un curatore dell’eredità giacente che tra i compiti
conseguenti a tale funzione avrà anche quello di dare cor-
so alla restituzione dell’appartamento al locatore. Saranno
a carico degli eredi, se esistenti, anche i canoni eventual-
mente impagati in proporzione alle quote di successione.
2. Si può “pagare” l’avviamento con assegno circolare?
Il conduttore di un immobile locato ad uso diverso, al
termine della locazione, non può rif‌iutarsi di consegnare al
locatore il bene immobile nel caso in cui costui effettui il
pagamento della dovuta indennità d’avviamento mediante
assegno circolare. Non è, infatti, giustif‌icato il rigetto da
parte dell’inquilino della restituzione a fronte di un’offer-
ta non formale, ma seria e precisa da parte del locatore
di adempiere al pagamento dell’indennità di avviamento
come viene ritenuta dalla giurisprudenza quella della con-
segna di un assegno circolare per l’importo dovuto (cfr. in
punto Cass. civ. 15 novembre 2017, n. 26950). L’illegittimo
rif‌iuto potrebbe anche dare origine ad un’azione di risarci-
mento del danno da parte del locatore.
3. Locazione commerciale: chi paga la sostituzione
delle tapparelle?
Salva diversa pattuizione contrattuale volta ad espres-
samente accollare le spese di manutenzione straordinaria
al conduttore, «il locatore deve eseguire, durante la loca-
zione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di
piccola manutenzione che sono a carico del conduttore»
(articolo 1576, comma 1, Codice civile). L’articolo 1609 del
Codice civile dispone poi che «le riparazioni di piccola ma-
nutenzione, che a norma dell’articolo 1576 devono essere
eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti
da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipen-
denti da vetustà o da caso fortuito». Da ciò si evince che le
spese per la riparazione e/o sostituzione delle tapparelle,
se non conseguenti ad utilizzo improprio dell’immobile
da parte dell’inquilino o ad altra causa attribuibile al lo-
catario, si presumono imputabili a ragioni di vetustà. Ne
consegue che i relativi costi sono a carico del locatore, il
quale – a norma dell’articolo 1575 del Codice civile – ha
l’obbligo di mantenere la cosa in stato da servire per l’uso
convenuto (in questo senso anche Tribunale di Monza, 22
settembre 2004).
4. Canoni locazione: che fare se fallisce il conduttore?
In ipotesi di fallimento del conduttore, per quanto
concerne i canoni di locazione scaduti prima della dichia-
razione del fallimento, il locatore deve proporre istanza
d’ammissione allo stato passivo al Giudice delegato della
procedura per insinuarsi nel passivo fallimentare. Tali ca-
noni (che hanno natura privilegiata), saranno corrisposti
– in parte o in toto – nella fortunata ipotesi che il curatore
disponga o sia in grado di reperire i denari necessari. Per
quanto riguarda, invece, i crediti sorti successivamente la
sentenza di dichiarazione di fallimento (i quali non posso-
no essere propriamente def‌initi canoni poiché il contrat-
to di locazione, se il curatore non dichiara di subentrare,
si scioglie per effetto del fallimento medesimo) la legge
prevede che il Giudice Delegato possa ristorarli attribuen-
do al proprietario, per tutta la durata della occupazione
dell’immobile da parte del fallimento, un’equa indennità
che dovrebbe assimilarsi al canone, ma che diff‌icilmente
nella pratica viene effettivamente corrisposta per l’inte-
ro. Tale indennità, se effettivamente percepita, è soggetta
all’ordinaria imposizione IRPEF.
5. E se il locatario rimane nell’immobile oltre il termine
per il rilascio?
Qualora l’inquilino sia in mora nella restituzione
dell’immobile, l’art. 1591 del Codice civile prevede che
egli sia comunque tenuto a versare al proprietario il cor-
rispettivo contrattualmente convenuto f‌ino alla effettiva
riconsegna (corrispettivo def‌inito non più “canone di loca-
zione”, bensì “indennità di occupazione”), salvo l’obbligo
di risarcire il maggior danno eventualmente prodotto e
provato dal locatore.

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