Casi Clinici Di Locazione

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dott
Arch. loc. cond. e imm. 6/2018
DOTTRINA
CASI CLINICI DI LOCAZIONE
SOMMARIO
1. Ricongiungimento familiare e recesso. 2. Danno da manca-
to rilascio. 3. Mobbing immobiliare. 4. Cane che abbaia ripe-
tutamente. 5. Risoluzione consensuale e registrazione.
1. Ricongiungimento familiare e recesso
Il ricongiungimento familiare è causa di recesso?
Anche nella locazione abitativa, il conduttore può rece-
dere dal contratto anticipatamente, se ricorrono gravi mo-
tivi, inviando al locatore una comunicazione con ricevuta
di ritorno con sei mesi di preavviso motivando la ragione,
grave, che consente e giustif‌ica il recesso.
In assenza di una def‌inizione normativa che qualif‌ichi
ed individui la portata del “grave motivo” è necessario far
riferimento alla giurisprudenza. La Corte di cassazione
ha più volte affermato che i “gravi motivi” che consento-
no – indipendentemente dalle previsioni contrattuali – il
recesso del conduttore dal contratto di locazione, ai sensi
della L. n. 392 del 1978 (artt. 4 e 27), devono essere:
a) determinati da fatti estranei alla volontà del con-
duttore medesimo,
b) imprevedibili,
c) sopravvenuti alla costituzione del rapporto
d) tali da rendere oltremodo gravosa la prosecuzione
del rapporto locativo.
Tra i gravi motivi può, pertanto, rientrare anche l’im-
prevedibile ricongiungimento familiare quando, a causa di
esso, l’immobile non sia più idoneo alle mutate esigenze
abitative del conduttore.
2. Danno da mancato rilascio
Il danno da mancato rilascio si può presumere?
Secondo la Corte di cassazione (cfr. Cass. civ. 25 maggio
2018, n. 1307) nell’ipotesi di occupazione senza titolo di un
immobile non sussiste in “re ipsa”, automaticamente, il dirit-
to al risarcimento del danno da parte del proprietario priva-
to del godimento. Ne consegue che il locatore dovrà in giudi-
zio fornire la rigorosa prova del pregiudizio realmente patito.
3. Mobbing immobiliare
Cause “a raff‌ica” del proprietario. È mobbing immobi-
liare?
Secondo la Corte di cassazione il c.d. “mobbing immo-
biliare” (cfr. in punto anche Cass. civ. n. 5044 del 28 feb-
braio 2017) ricorre nel caso di plurime azioni giudiziarie
temerarie (dunque infondate) respinte e promosse dal
proprietario per tentare di liberare l’immobile al solo f‌ine
di percepire un reddito maggiore dall’immobile medesimo.
Per integrare l’illecito occorre non un’unica condotta,
bensì una pluralità di condotte moleste e/o discriminanti,
non considerate singolarmente, bensì nella loro intrinseca
connessione.
4. Cane che abbaia ripetutamente
Il cane molesto del vicino giustif‌ica il recesso dal con-
tratto?
Il continuo abbaiare di un cane di un condòmino può
giustif‌icare secondo la Corte di cassazione (cfr. Cassazio-
ne civile, sezione III, sentenza 30 maggio 2014, n. 12291) il
giusto recesso dell’inquilino dal contratto di locazione. Gli
ermellini, infatti, ritengono che il “grave motivo” di reces-
so anticipato previsto dall’art. 4 L. 392/’78 possa essere an-
che determinato da fatti che non dipendono strettamente
dal proprietario, come la presenza in condominio o nelle
vicinanze di un cane che continua ad abbaiare.
Anche in questo caso il recesso è subordinato al pre-
avviso di sei mesi a mezzo lettera raccomandata o equi-
pollente.
5. Risoluzione consensuale e registrazione
Va registrata la risoluzione consensuale del contratto?
La risoluzione consensuale del contratto di locazione
deve essere registrata alla competente Agenzia delle En-
trate. In caso contrario, si rischiano conseguenze sotto il
prof‌ilo f‌iscale. Insieme alla registrazione è necessario al-
tresì assolvere alla relativa imposta, il cui onere grava in
capo al locatore (il quale potrà poi rivalersi sul conduttore
per ottenere il rimborso della metà della somma versata al
f‌isco ex art. 8, L. n. 392/1978).

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