Casi Clinici Di Locazione

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dott
4/2018 Arch. loc. cond. e imm.
DOTTRINA
CASI CLINICI DI LOCAZIONE
SOMMARIO
1. Erede non convivente e locazione. 2. Locazione e prostitu-
zione. 3. Restituzione somme indovute. 4. Inquilino e rumori
molesti. 5. Stuccatura pareti al termine del contratto.
1. Erede non convivente e locazione
L’erede non convivente succede nel contratto di loca-
zione?
L’erede non convivente del conduttore di un immobile
adibito ad abitazione non succede al locatario nella de-
tenzione qualif‌icata. Ciò poiché il titolo si estingue con la
morte del titolare del rapporto. Ne consegue che qualora
tale erede non convivente non rilasci l’immobile o non sti-
puli un nuovo contratto di locazione potrà essere soggetto
ad azione di rilascio per occupazione senza titolo nonché
a richiesta di risarcimento da responsabilità extracontrat-
tuale (cfr. in punto Cass. Civ. sentenza n. 6965/2001).
2. Locazione e prostituzione
Locare un appartamento ad una escort costituisce fa-
voreggiamento della prostituzione?
La Corte di Cassazione nel 2017, con sentenza n. 1773,
ha chiarito che locare un immobile ad una prostituta non
conf‌igura il reato di favoreggiamento della prostituzione
anche nella fattispecie in cui il proprietario sia consape-
vole che la conduttrice vi eserciterà attività di meretricio.
3. Restituzione somme indovute
Entro quanto tempo il conduttore può richiedere som-
me pagate in eccedenza?
Il conduttore ha sei mesi di tempo dalla cessazione del
rapporto locatizio per il recupero delle somme non dovute
eventualmente corrisposte al locatore. In punto la giuri-
sprudenza ha più volte precisato che la domanda di resti-
tuzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al cano-
ne previsto dalla legge 27 luglio 1978 n. 392 “decorre dalla
materiale riconsegna dell’immobile oggetto del contratto
– la quale coincide con la data in cui il bene viene posto
nell’effettiva disponibilità del locatore – e non dalla cessa-
zione del rapporto giuridico fra le parti; essendo, pertanto,
irrilevante anche l’eventuale successione nel contratto dal
lato del locatore” (cfr. tra le tante Cass. Civ. n. 12994/2013;
Cass. Civ. n. 8143/2009; Cass. Civ. n. 21113/2005).
4. Inquilino e rumori molesti
Chi risponde dei rumori molesti prodotti dall’inquilino?
Se l’inquilino produce rumori superanti la normale tol-
lerabilità, il medesimo conduttore è il solo responsabile
dei pregiudizi cagionati ai vicini di casa. Anche l’even-
tuale azione inibitoria promossa dai danneggiati e volta
a far dismettere il disturbo dovrà essere intentata esclu-
sivamente nei confronti del locatario. Lo ha confermato
anche la Corte di Cassazione in una recente sentenza – la
pronuncia numero 4908/2018 – nella quale gli ermellini
hanno escluso la sussistenza della legittimazione passiva
in giudizio del proprietario nel caso in cui il detentore del
suo immobile produca immissioni moleste cagionanti dan-
ni a terzi.
5. Stuccatura pareti al termine del contratto
Stuccatura pareti al termine del contratto: a chi spetta?
L’art. 1590 del Codice civile impone al conduttore di
restituire la cosa al locatore nello stato in cui l’ha ricevu-
ta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta
dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante
dall’uso della cosa medesima in conformità del contratto.
Se non si è proceduto alla descrizione delle condizioni del
bene locato, si presume che il conduttore l’abbia ricevuto
in buono stato locativo e deve conseguentemente resti-
tuirlo nelle medesime condizioni. La presunzione non è
però assoluta, il conduttore può sempre provare il contra-
rio. Tanto premesso, qualora l’immobile al termine della
locazione si presenti con pareti che necessitano di essere
stuccate per chiudere fori o eliminare altre imperfezioni
non trascurabili e non esistenti al momento dell’iniziale
consegna, si deve concludere che spetti al conduttore la
stuccatura delle medesime.

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