Casi Clinici Di Locazione

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dott
Arch. loc. cond. e imm. 6/2017
DOTTRINA
CASI CLINICI DI LOCAZIONE
SOMMARIO
1. Conduttore e ospiti. 2. Modalità di pagamento del canone.
3. Vendita e risoluzione della locazione. 4. Molestie all’inqui-
lino. 5. Canone variabile per lavori straordinari.
1. Conduttore e ospiti
Il conduttore può ospitare terzi per lunghi periodi?
Tra le facoltà derivanti dall’essere conduttore vi è anche
quella di ospitare terzi, anche per lunghi periodi. Qualora
sia contrattualmente previsto un divieto di sublocazione
occorre però verif‌icare che l’esercizio dell’ospitalità non
conf‌iguri una sublocazione mascherata. In merito la Corte
di Cassazione con sentenza 9931/2012 ha ribadito che la
sublocazione deve presumersi “nei casi in cui l’immobile
sia occupato da persone che non sono al servizio o non
siano ospiti del conduttore né a questo legate da vincoli di
parentela o aff‌inità entro il quarto grado”. Sempre la Corte
di legittimità ha in merito statuito che deve ritenersi nulla
“la clausola di un contratto di locazione nel quale oltre
alla previsione del divieto di sublocazione, fosse contenu-
to il riferimento al divieto di ospitalità non temporanea di
persone estranee al nucleo famigliare anagraf‌ico, siccome
conf‌liggente proprio con l’adempimento dei doveri di so-
lidarietà che si può manifestare attraverso l’ospitalità of-
ferta per venire incontro ad altrui diff‌icoltà, oltre che con
la tutela dei rapporti sia all’interno della famiglia fondata
sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in
quanto formazione sociale o con l’esplicazione di rapporti
di amicizia”.
2. Modalità di pagamento del canone
Come, quando e dove si paga il canone?
Il pagamento del canone deve essere per legge effet-
tuato entro e non oltre la scadenza prevista ed al domicilio
del locatore, salvo che nel contratto sia stata stabilita una
diversa modalità di pagamento (ad esempio con bonif‌ico
bancario).
Il canone ha solitamente scadenza mensile, ma può
essere stabilita una rateizzazione diversa, purché non su-
periore ad un anno, salvo che il relativo patto sia stipulato
con atto scritto e trascritto, come previsto dal combinato
disposto degli articoli 1572 e 2643 del Codice civile per
tutti gli atti eccedenti la normale amministrazione.
3. Vendita e risoluzione della locazione
È valida una clausola di risoluzione della locazione in
caso di vendita?
È nulla ai sensi dell’art. 7 della legge 392/78 una clausola
contrattuale che stabilisca la risoluzione della locazione in
ipotesi di futura vendita dell’immobile. Ciò qualora si tratti
di un rapporto soggetto all’applicazione della succitata legge.
Tale divieto trova ragione nella necessità di salvaguar-
dare l’effetto delle norme di ordine pubblico dettate dalla
medesima legge sull’equo canone al f‌ine di assicurare al
conduttore una durata minima del rapporto di locazione.
Lo stesso dicasi, in caso di locazione ad uso diverso da abi-
tazione, per le norme che attribuiscono al conduttore il
diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento nonché
il diritto di prelazione in caso di vendita.
Da quanto sovra esposto ne consegue che, in ipotesi di
vendita dell’immobile – al di là di eventuali clausole con-
trattuali difformi in merito - si applica necessariamente
l’art. 1602 c.c., in base al quale il terzo acquirente suben-
tra dal giorno del suo acquisto nei diritti e nelle obbli-
gazioni derivanti dal contratto di locazione a condizione
che, stante il disposto dell’art. 1599, comma 1, del Codice
civile, il contratto di locazione medesimo abbia data certa
anteriore all’alienazione dell’immobile locato.
4. Molestie all’inquilino
Il proprietario ha l’obbligo di difendere l’inquilino mo-
lestato?
L’art. 1585 del Codice civile impone al locatore l’obbligo
di garantire il conduttore limitatamente a quanto attiene
le molestie che diminuiscono l’uso o il godimento dell’im-
mobile locato arrecate da terzi che pretendono di avere
diritti sull’oggetto del contratto. Null’altro di più.
5. Canone variabile per lavori straordinari
Locazione commerciale: si può stabilire un canone che
aumenti in seguito a lavori straordinari?
Attraverso una specif‌ica clausola contrattuale le parti
possono accordarsi per un canone che si modif‌ichi in segui-
to all’esecuzione di lavori straordinari sull’immobile locato.

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