La cartella dei contributi di bonifica, a pena di nullità, deve contenere una serie di elementi: dal valore del beneficio totale al calcolo dell'imponibile

AutoreAntonio de Franco
CaricaPresidente nazionale di Unico Agricoltura
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La sentenza della Ctp di Piacenza sulla motivazione delle cartelle di pagamento con i contributi di bonifica pone un interrogativo su «cosa e come» l'ente impositore deve riportare in cartella, affinché essa sia un titolo fiscale valido. L'importante pronuncia sull'obbligo di motivazione scaturisce dalla titolarità in capo al contribuente del diritto soggettivo perfetto all'esonero dalla contribuzione (Cass., sez. un. civ. 877/84). Ne consegue che viene a cadere ogni presunzione di legittimità degli atti amministrativi adottati dal consorzio di bonifica che hanno dato luogo al ruolo e alla cartella e, per effetto, la non invocabilità di qualsivoglia pregiudiziale amministrativa e, di converso, l'applicabilità del potere proprio delle commissioni tributarie di disapplicazione della norma regolamentare (in ciò consistendo il piano di classifica e quello di riparto annuale) per difformità ai criteri di imposizione fissati dalla legge (ravvisati negli artt. 10, 11, 12, 17 e 59 del R.D. 215/33 e nella legge 183/ 1942, in questo caso).

In questo contesto, la cartella di pagamento (quelle formate dai consorzi di bonifica sono di riscossione diretta non precedute da atto di liquidazione, ndr.) è parte del procedimento amministrativo insieme agli atti di amministrazione che hanno concorso alla formazione del ruolo nella sua fase conclusiva, in cui si esternalizza anche la pretesa tributaria. In tal senso la commissione piacentina ha avuto buon gioco ad applicare l'art. 7 della legge 212/00 (il cosiddetto statuto del contribuente, che è l'estensione ai rapporti tributari dei principi del procedimento amministrativo della legge 241/ 90).

Alla luce dei caratteri giuridici del contributo di bonifica di «tributo speciale» (tributo di compartecipazione per il vantaggio particolare che l'attività pubblicistica ha prodotto al contribuente ma senza natura corrispettiva), «onere reale» (non personale, cioè avente causa nell'immobile tassato in ragione del beneficio di natura fondiario e diretto), consistente nel rimborso della spesa iscritta in bilancio (artt. 8 e 9 D.P.R. 947/62), relativa alla sola quota a carico dell'ente impositore, sostenuta per l'esecuzione delle opere e delle manutenzioni in virtù delle quali l'immobile ha conseguito il beneficio, ecco quale è il contenuto (analiticamente indicato in ordine alfabetico) della motivazione:

a) individuazione, con succinta indicazione, dell'opera o delle opere, distinte tra costruzione o...

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