DECRETO 23 dicembre 2013 - Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni. (13A10808)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina del "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del quale "L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche' dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato";

Visto il decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, il cui art. 7 stabilisce che non sono assimilabili alle carte valori i biglietti o qualsiasi altro strumento cartolare rilasciati per la partecipazione alle lotterie istantanee;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", che all'art. 5, comma 6, lettera h) attribuisce alla Direzione VI del Dipartimento del Tesoro la "vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato";

Visto l'art. 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha inserito il comma 10-bis all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, stabilendo che: "sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti: a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

  1. sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni";

Considerato che sulla base della predetta disciplina occorre individuare, con decreto di natura non regolamentare, i prodotti aventi i requisiti previsti dalla norma e che, a tal fine, si e' resa necessaria una specifica attivita' istruttoria;

Considerato che nell'ambito dell'attivita' istruttoria condotta si sono individuate le disposizioni normative e i provvedimenti rilevanti ai fini dell'individuazione dei prodotti da inserire nel decreto, tra i quali: - il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Codice della navigazione", come modificato dal decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, che all'art. 169 e seguenti prevede i documenti di bordo obbligatori;

il decreto direttoriale del Direttore Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Approvazione dei modelli dei giornali nautici";

la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 101562 del 31 dicembre 2012 di individuazione del prezzo dei prodotti a rigoroso rendiconto;

la nota del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 5082 del 15 marzo 2013 con la quale viene richiesta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la fornitura di alcuni documenti di bordo, nonche' la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 34539 del 2 maggio 2013 che autorizza detta fornitura ai sensi degli artt. 32 e 33 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 marzo 2004;

- la convenzione sullo Statuto degli Apolidi sottoscritta a New York il 28 settembre 1954, la convenzione sullo Statuto dei Rifugiati sottoscritta a Ginevra il 28 luglio 1951, nonche' la nota prot. n. 5050/69986 del Ministero degli Affari Esteri del 26 marzo 2013 di richiesta di specifici documenti di viaggio;

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato, che individua i modelli di tessera rilasciati su supporto cartaceo;

- l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disciplina dell'imposta di bollo";

l'allegato A al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005;

la menzionata nota del Ministero degli Affari Esteri prot. n. 5050/69986 del 26 marzo 2013 di richiesta di marche consolari, nonche' la nota di autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 32721 del 23 aprile 2013;

- il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni";

- l'art. 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528 e successive modificazioni e integrazioni recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto", nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, recante "Regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528 e della legge 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto";

- l'art. 3 del decreto del Ministro della Sanita' di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 11 luglio 1988, n. 350, recante "Disciplina dell'impiego nel Servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica";

- la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante "Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale" con la quale e' stato...

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