DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n.87 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di "riordino delle
carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello
Stato";
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 55,
comma 8;
Vista la legge 30 novembre 2000, n. 356, recante "Disposizioni riguardanti il
personale delle forze armate e delle forze di polizia";
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 gennaio 2001;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei Deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i
Ministri dell'ambiente, per la funzione pubblica, dell'interno e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, sono apportate le modificazioni di
cui agli articoli seguenti.
Art. 2.
1) All'articolo 4 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi;
2) Al comma 1, all'alinea, sono soppresse le parole: "titoli ed";
3) Al medesimo comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) eta' non
inferiore ad anni 18 e non superiore a quella stabilita dal regolamento adattato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Non si applicano le norme
relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi"; e
nella lattera d) la parola "carattere" e' sostituita dalla parola
"condotta".
4. Dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'esame puo' essere preceduto da una prova preliminare e/o da test
psico-attitudinali, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva
partecipazione al concorso".
5. Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il programma, la determinazione della prova di esame e delle modalita' di
svolgimento di questa nonche' della prova preliminare e/o dei test psico-attitudinali sono
fissati nel bando di concorso".
6. Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Sono altresi' nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato i
volontari che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze
armate, secondo la percentuale e le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalita' da stabilire con
regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare il primo di
corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora
unici superstiti, degli appartenenti alle Forze polizia deceduti o resi permanentemente
invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita'
lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei
requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, si applicano, altresi', al coniuge ed
ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti
alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di
ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.".
7. Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Gli allievi agenti frequentano, presso la scuola del Corpo forestale dello
Stato, un corso di formazione della durata di dodici mesi, per il conseguimento
dell'istruzione professionale necessaria all'impiego con particolare riguardo alle
attivita' di polizia, antincendio, di protezione civile, di controllo del territorio anche
sotto il profilo naturalistico ambientale con l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei.
I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' quelle degli esami finali
sono fissati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. Durante il corso gli
allievi non possono essere impegnati in servizi operativi di istituto, salvo quelli
previsti dal relativo piano di studi, e sono sottoposti a selezione attitudinale per
l'accertamento dell'idoneita' a servizi che presuppongono particolare qualificazione. Gli
allievi agenti riconosciuti idonei a servizi che richiedono specifica professionalita'
possono essere avviati, dopo la nomina ad agente, a determinati corsi di formazione, le
cui modalita' di svolgimento e durata sono stabilite con regolamento ministeriale da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni".
Art. 3.
1. All'articolo 5, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:
2. Al comma 1, lettera b), la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente:
"sessanta".
3. Al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) non superano gli esami di fine corso.".
4. Dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli allievi riconosciuti atleti di interesse olimpico o nazionale dal CONI
o dalle rispettive federazioni potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in
deroga ai termini di cui alla precedente lettera b) e al comma 2, su specifica e motivata
richiesta da parte dei predetti organi sportivi.".
5. Al comma 2, primo periodo, dopo la parola "assenza" sono inserite le
seguenti: "superiore a novanta giorni".
6. Al comma 2, secondo periodo, la parola "trenta" e' sostituita dalla
seguente: "novanta".
7. Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Nel caso di dimissione per assenza superiore a novanta giorni determinata
da infermita' contratta durante il corso, con decreto del capo del Corpo forestale dello
Stato, il personale e' riammesso come allievo agente a frequentare il primo corso
successivo previo accertamento della riacquistata idoneita' psico-fisica e del
mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e). In tal caso
la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina ad allievo agente e' quella prevista per
il corso frequentato e concluso.
8. Al secondo periodo del comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole "ad
esclusione delle ipotesi di cui al comma 2.".
Art. 4.
1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: "trenta per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "quaranta per cento";
b) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di
ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di
formazione tecnico-professionale della durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono
ammessi gli assistenti capo i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato
sanzioni disciplinari piu' gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni
ed un giudizio complessivo inferiore a buono con punti otto.".
c) al comma 1, lettera a), la parola: "censura" e' sostituita dalle seguenti:
"sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni";
d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole "e viceversa";
e) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "con decorrenza giuridica dal 1o
gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno
successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al
comma 1, lettera b), precedono in ruolo i vicintori del concorso di cui alla lettera a)
dello stesso comma.".
Art. 5.
1. All'articolo 10 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi.
2. Al comma 1, lettera b), la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente:
"venti" ed e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) non supera gli esami di fine corso";
3. Al comma 2, primo periodo, le parole: "contratta a causa delle esercitazioni
pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio" sono sostituite dalle
seguenti: "contratta durante il corso ovvero dipendente da causa di servizio";
dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Nel caso di dimissione per assenza
determinata da infermita' contratta durante il corso, il personale e' ammesso, con decreto
del capo del Corpo forestale dello Stato, a frequentare il primo corso successivo alla
riacquistata idoneita' psico-fisica.
In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina a vice sovrintendente e'
quella prevista per il corso frequentato e concluso.".
4. Al comma 3, la parola: "censura" e' sostituita dalle seguenti:
"sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni".
Art. 6.
1. All'articolo 11, comma 1, le parole: "per merito comparativo" sono
sostituite dalle seguenti: "per merito assoluto".
Art. 7.
1. All'articolo 15, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "otto mesi" sono sostituite dalle seguenti
"quindici mesi" e dopo il punto e virgola sono aggiunti i seguenti periodi:
"Al concorso sono ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti
disponibili, gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato con almeno tre anni
di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in
possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati
non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti...
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