Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154.

Capo I Disposizioni ordinamentali generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154, recante delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

  1. Il presente decreto legislativo disciplina la carriera dirigenziale penitenziaria individuata dalla legge 27 luglio 2005, n. 154, e da' attuazione alla delega legislativa al Governo contenuta nella stessa legge.

  2. Ai fini del presente decreto legislativo, si intendono:

    a) per legge, la legge 27 luglio 2005, n. 154;

    b) per decreto, il presente decreto legislativo;

    c) per Ministro, il Ministro della giustizia;

    d) per Ministero, il Ministero della giustizia;

    e) per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria, in ogni sua articolazione, centrale e territoriale;

    f) per funzionari, il personale appartenente alla nuova carriera dirigenziale penitenziaria;

    g) per carriera, la nuova carriera dirigenziale penitenziaria disciplinata dal presente decreto;

    h) per Dipartimento, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

    sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

    decreti del Presidente della Repubblica e sulle

    pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

    valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della

    Costituzione:

    Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non

    puo' essere delegato al Governo se non con determinazione

    di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo

    limitato e per oggetti definiti.

    .

    Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo

    dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

    Puo' inviare messaggi alle Camere.

    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la

    prima riunione.

    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di

    legge di iniziativa del Governo.

    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di

    legge e i regolamenti.

    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla

    Costituzione.

    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari

    dello Stato.

    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,

    ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,

    l'autorizzazione delle Camere.

    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio

    supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo

    stato di guerra deliberato dalle Camere.

    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

    Puo' concedere grazia e commutare le pene.

    Conferisce le onorificenze della Repubblica.

    .

    Note all'art. 1:

    - La legge 27 luglio 2005, n. 154 reca: «Delega al

    Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera

    dirigenziale penitenziaria».

    Art. 2.

    Funzioni dirigenziali

  3. La carriera dirigenziale penitenziaria e' unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari. Lo svolgimento della carriera e' regolato dal presente decreto, e sussidiariamente ed in quanto compatibili, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

  4. I funzionari esercitano, secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati:

    a) direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria; direzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna, delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale penitenziario;

    b) attivita' di rappresentanza, nell'adempimento degli incarichi indicati sub a), dell'Amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, nonche' attivita' di riferimento, per gli affari di natura penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi statali e gli enti locali, nonche', per gli aspetti e profili relativi alla sicurezza, per gli uffici territoriali del Governo (prefetture) e per le forze dell'ordine;

    c) coordinamento e trattazione delle attivita' di livello internazionale per i settori di competenza dell'Amministrazione penitenziaria; connessi rapporti con il Ministero degli affari esteri e del competente ufficio di diretta collaborazione con il Ministro;

    d) attivita' finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di:

    1) assicurare che il trattamento penitenziario previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte le professionalita' impegnate negli istituti penitenziari;

    2) salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignita' della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettivita';

    3) garantire la tutela della salute delle persone detenute ed internate, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari del territorio;

    4) sviluppare iniziative volte al sostegno dei soggetti ammessi a misure alternative all'esecuzione penale in carcere e, comunque, di coloro nei cui confronti siano stati adottati, da parte dell'autorita' giudiziaria, provvedimenti limitativi della liberta' personale che debbano essere eseguiti fuori dagli istituti penitenziari;

    5) garantire il trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna, coordinandosi con le istituzioni, i servizi e gli organismi interessati presenti nel territorio di competenza;

    e) attivita' finalizzate all'accrescimento delle professionalita' operanti in ambiente penitenziario e di quanti siano autorizzati a prestare opera, anche a titolo gratuito e volontario, nel medesimo contesto;

    f) attivita' di controllo e verifica dei risultati e degli obiettivi conseguiti nell'adempimento dei compiti dei dirigenti penitenziari e del personale operante nelle strutture penitenziarie;

    g) con riferimento agli incarichi di dirigente responsabile degli istituti ed uffici interessati, attivita' di coordinamento e di indirizzo del personale di polizia penitenziaria operante nelle medesime articolazioni;

    h) attivita' di coordinamento delle diverse aree funzionali, comunque denominate e qualunque ne sia la specifica competenza tecnica ed operativa, operanti negli uffici centrali e periferici, negli istituti penitenziari, negli uffici locali di esecuzione penale esterna, negli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle scuole di formazione ed aggiornamento;

    i) attivita' di studio, ricerca e produzione di documentazioni comunque utili al miglioramento dei servizi penitenziari ed all'innalzamento qualitativo dell'attivita' prestata negli ambienti penitenziari;

    j) attivita' di diretta collaborazione con i capi degli uffici, degli istituti penitenziari, delle scuole di formazione, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna.

    Note all'art. 2:

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

    1957, n. 3 reca: «Testo unico delle disposizioni

    concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato».

    - La legge 25 luglio 1975, n. 354 reca: «Norme

    sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle

    misure privative e limitative della liberta».

    Art. 3.

    Ruoli e qualifiche

  5. I funzionari si ripartiscono nei ruoli di dirigente di istituto penitenziario, dirigente di esecuzione penale esterna e dirigente medico psichiatra.

  6. Ogni ruolo prevede la qualifica di dirigente penitenziario; all'apice i ruoli convergono nella qualifica unitaria di dirigente generale.

  7. La dotazione organica del personale e' stabilita nella tabella A allegata al presente decreto.

  8. L'individuazione delle funzioni, come indicate nella tabella A, puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, per sopravvenute esigenze organizzative e nel rispetto delle disposizioni concernenti la variazione delle dotazioni organiche.

  9. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera e' attribuita, per il periodo di frequenza del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5, la qualifica di consigliere penitenziario.

    Art. 4.

    Accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria

  10. Alla carriera si accede dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.

  11. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica, conseguita nei corsi di studio ad indirizzo giuridico, economico, sociale e scientifico, ovvero di diplomi di laurea rilasciati secondo l'ordinamento vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individuati con regolamento del Ministro da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso regolamento sono individuati gli eventuali diplomi di specializzazione richiesti per la partecipazione in ragione della peculiarita' delle funzioni e sono stabilite le forme di preselezione per la partecipazione ai concorsi, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a tre, nonche' le modalita' di svolgimento del concorso e di formazione...

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