Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione , per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dall'Associazione per la tutela e la valorizzazione della Carota novella di Ispica, con sede in Ragusa, Viale dei Platani n. 34/b, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Carota Novella di Ispica», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 60692 del 25 gennaio 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione per la tutela e la valorizzazione della Carota novella di Ispica, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Carota Novella di Ispica», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la tutela e la valorizzazione della Carota Novella di Ispica, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Carota Novella di Ispica», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Carota Novella di Ispica».

Art. 2.

La denominazione «Carota Novella di Ispica» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 60692 del 25 gennaio 2006 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Carota Novella di Ispica», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: La Torre

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE

GEOGRAFICA PROTETTA «CAROTA NOVELLA DI ISPICA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Carota Novella di Ispica» e' riservata esclusivamente alle carote che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche al consumo

La «Carota Novella di Ispica» ad indicazione geografica protetta e' il prodotto della coltivazione della specie Daucus carota L. Subspecie Sativus Arcangeli, le varieta' utilizzate derivano dal gruppo di varieta' carota rossa semilunga nantese e all'atto della sua immissione al consumo presenta i seguenti parametri qualitativi:

1) Morfologici:

forma cilindrica-conica;

assenza di radichette secondarie e radice apicale;

aspetto lucido dell'epidermide;

uniformita' di colore;

assenza di fessurazioni del fittone;

calibro minimo: diametro 15 mm - peso 50 g;

calibro massimo: diametro 40 mm - peso 150 g.

2) Fisici:

polpa tenera, consistente e croccante;

cuore poco fibroso.

3) Chimici-nutrizionali:

contenuto in glucidi elevato: › 5% del peso fresco;

contenuto in beta-carotene, in considerazione dell'epoca di produzione: › 4 mg/100 g di prodotto fresco.

4) Organolettici:

colore arancione, intenso e uniforme (nel cilindro centrale e corticale);

profumo intenso tipico;

aroma forte con note di erbaceo e fruttato;

consistenza tenera croccante.

Puo' ottenere il riconoscimento solo la «carota novella di Ispica» appartenente alle categorie commerciali extra e 1ª cosi' distinte: a) Categoria extra

Le carote di questa categoria devono essere di qualita' superiore e obbligatoriamente lavate.

Le radici devono essere:

intere;

lisce;

di aspetto fresco;

di forma regolare;

non spaccate;

senza ammaccature e screpolature;

esenti da danni provocati da gelo.

Esse non devono presentare la colorazione verde o rosso violacea. b) Categoria 1ª

Le carote di questa categoria...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT