CIRCOLARE 8 settembre 1998, n. 8 - Vendita di carni bovine d'intervento a favore di enti ed istituzioni a carattere sociale

CIRCOLARE 8 settembre 1998, n. 8.

Vendita di carni bovine d'intervento a favore di enti ed istituzioni a carattere sociale.

Agli assessorati regionali all'agricoltura Al Ministero degli interni All'A.I.M.A.

Al Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari Alle associazioni di categoria

La normativa comunitaria consente agli enti ed istituzioni a carattere sociale, senza scopo di lucro, di acquistare a prezzi ridotti la carne bovina congelata immagazzinata presso gli organismi d'intervento dell'Unione europea.

Il provvedimento piu' recente che dispone le norme di vendita e gli obblighi che debbono essere assolti dai richiedenti del prodotto carneo e' il regolamento C.E. n. 2.271/95 del 27 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee n. 231 del 28 settembre 1995.

Con la presente circolare s'intende chiarire le procedure che devono essere seguite dai soggetti interessati, nonche' le disposizioni integrative al menzionato regolamento n. 2.271/95 ed ogni ulteriore utile informazione, allo scopo di illustrare tutto l'iter procedurale necessario che va dalla richiesta d'acquisto, alla consegna e al consumo del prodotto, con i conseguenti specifici controlli.

Questi ultimi hanno costituito, in precedenza, un anello debole del sistema che, invece, vuole essere rafforzato per evitare critiche da parte dell'Esecutivo comunitario, che potrebbero tramutarsi in un contenzioso nei confronti dell'Italia.

Si ritiene pertanto utile che per tali azioni di controllo vi siano in diretto coinvolgimento e responsabilita' degli assessorati regionali dell'agricoltura o loro uffici periferici in relazione all'ubicazione territoriale dell'istituzione richiedente l'acquisto di carne. Gli stessi assessorati si possono avvalere della collaborazione del Comando Carabinieri - Tutela norme comunitarie e agroalimentari - Via Torino, 44 - Roma, fax n. 06/4818534, per quanto attiene il controllo nei confronti degli intermediari o mandatari che procedono alle operazioni di acquisto, lavorazione e consegna delle carni per conto degli enti sociali.

Individuazione delle istituzioni ed enti sociali

La normativa comunitaria non pone vincoli di alcun genere in merito ai requisiti che le istituzioni o enti sociali debbono possedere per essere ammessi al beneficio dell'acquisto della carne a prezzo ridotto, ma si tratta di facolta' demandata dello Stato membro.

In tale contesto, si reputa opportuno che l'A.I.M.A. provveda ad una preventiva acquisizione dell'elenco nazionale delle istituzioni ed enti riconosciuti. E' indispensabile che il predetto elenco nazionale, distinto per regione e per provincia, contenga la denominazione e l'indirizzo di ogni istituzione nonche' il numero approssimativo delle persone da essa assistite.

Detto elenco dovra' essere tenuto aggiornato dall'A.I.M.A. che provvedera' ad effettuare le prescritte comunicazioni all'Esecutivo comunitario ed al Ministero per le politiche agricole, Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali.

Presentazione delle domande

Le Istituzioni che intendono avvalersi dei benefici concessi dalla normativa comunitaria e nazionale debbono rivolgersi agli assessorati regionali all'agricoltura competenti tramite i quali trasmette la domanda d'acquisto della carne all'A.I.M.A., con il visto d'autorizzazione degli assessorati stessi.

Gli assessorati potranno assolvere tale compito solo se in possesso dell'elenco delle istituzioni sociali riconosciute e che l'A.I.M.A.

fornira' ad ogni singola regione, tenuto conto della sede delle istituzioni stesse.

I predetti assessorati potranno cosi' verificare, in relazione alla richiesta pervenuta, se l'Ente risulta annoverato tra quelli "senza scopo di lucro" quali istituti educativoassistenziali, di ricovero per minori, case di riposo per anziani, nosocomi, ecc., e solo dopo la positiva verifica l'organismo regionale autorizzera' l'istituto interessato all'acquisto della carne e trasmettera', per conto dell'istituto stesso ed entro quindici giorni dalla data di ricezione, la domanda di cui al facsimile allegato 1, da redigere in triplice copia, di cui: l'originale va inoltrato all'A.I.M.A.; una copia trattenuta dall'Organo regionale competente; una copia trattenuta dall'Ente in causa.

E' da tener presente che i quantitativi minimi richiedibili non possono essere inferiori a 500 kg per le carni non disossate e a 250 kg per gli altri prodotti, cosi' come disposto dall'art. 1, par. 2 del reg. n. 2271/95.

Gli interessati possono rivolgersi ad altri organismi d'intervento dell'Unione europea, i cui indirizzi figurano nell'allegato n. 2.

In questo caso, fermo restando le procedure sopra indicate da parte dell'organismo regionale competente, la domanda deve essere: in originale inoltrata all'A.I.M.A., che provvedera' a trasmettere la richiesta all'organismo d'intervenuto venditore; in copia, trattenuta dall'assessorato regionale e dall'ente.

Le istituzioni o enti sociali possono avvalersi della facolta' di far effettuare le operazioni d'acquisto, trasporto, conservazione, dissossamento e confezionamento del prodotto carneo da un intermediario o da un mandatario, che dovra' attenersi alle vigenti disposizioni sanitarie.

Quest'ultimo puo' rappresentare piu' istituzioni con modesto numero di assistiti, al fine di poter rispettare l'obbligo dei sopra indicati quantitativi minimi di carne acquistabile.

In tal caso, allo scopo di un'efficace gestione amministrativa, l'intermediario o mandatario e' tenuto a raggruppare, per singola richiesta d'acquisto, soltanto piu' enti ubicati nello stesso territorio regionale.

Ai fini dei successivi controlli, e' necessario che in domanda sia indicato se l'ente disponga di locali frigorifero dove immagazzinare la carne o, in caso contrario, l'esatta ubicazione di magazzini che s'intendono utilizzare per le operazioni di disossamento, sezionamento e frigoconservazione, con l'obbligo di annotare tutti gli elementi informativi contenuti negli appositi spazi della domanda stessa.

Qualora le operazioni di presa in carico della carne in osso ed il successivo disossamento e sezionamento avvengano in una regione diversa da quella di ubicazione dell'ente, copia della domanda di acquisto deve essere obbligatoriamente inoltrata anche alla Regione dove ha sede lo stabilimento, alla quale deve essere indicato il periodo o i periodi in cui avvengono le operazioni di disosso.

Tali indicazioni sono indispensabili per i necessari sopralluoghi nelle fasi di lavorazione della carne da parte dell'organo regionale preposto.

Obblighi

I prodotti acquistati dalle istituzioni devono essere utilizzati nei sei mesi successivi alla conclusione del contratto stipulato con l'organismo d'intervento, cosi' come disposto dall'art. 2, par. 1 del reg. n. 2271/95, somministrandoli agli assistiti sotto forma di pasti pronti.

I sei mesi indicati decorreranno dal giorno di notifica, da parte dell'A.I.M.A., dell'assegnazione del prodotto dell'ente interessato.

E', inoltre, il caso di chiarire che una successiva richiesta d'acquisto potra' essere autorizzata solo previo preventivo...

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