Modalita' tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio e del Carnevale di Villa Literno Edizione 2007.

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche autonomatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 20 dicembre 2006 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2007;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalita' tecniche relative allo svolgimento della lotteria del Carnevale di Viareggio e del Carnevale di Villa Literno - 2007, nonche' le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto e' stato stabilito in Euro 3;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio e del Carnevale di Villa Literno, con inizio il 15 gennaio 2007, avra' termine il 29 marzo 2007.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 5 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A B C D E.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessita', verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto e' di Euro 3.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sara' disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potra' essere ripartita in piu' categorie.

Il primo premio della prima categoria sara' di euro cinquecentomila (Euro 500.000,00).

Il numero e l'entita'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT