Le conseguenze della condanna penale a carico dello straniero e le garanzie specifiche previste nel diritto dell'Unione Europea

AutoreMartina Guidi
Pagine175-200
MARTINA GUIDI
LE CONSEGUENZE DELLA CONDANNA PENALE
A CARICO DELLO STRANIERO
E LE GARANZIE SPECIFICHE
PREVISTE NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
SOMMARIO: 1. Premessa: esigenze di sicurezza e di giustizia penale vs tutela delle libertà e dei
diritti fondamentali. – 2. La rilevanza delle condanne penali ai fini dell’adozione di prov-
vedimenti restrittivi del diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini europei e dei loro
familiari. – 3. La protezione rafforzata contro l’allontanamento prevista nella direttiva
2004/38 e la recente giurisprudenza della Corte di giustizia. – 4. Le garanzie formali,
procedurali e giurisdizionali. – 5. La condanna penale del cittadino di uno Stato terzo e
le garanzie derivanti dalla direttiva 2003/86 rispetto ai provvedimenti di diniego di ricon-
giungimento o di espulsione del familiare. – 6. Il diniego del riconoscimento, la revoca
dello status e l’espulsione del soggiornante di lungo periodo in ragione della condanna
penale: la tutela offerta dalla direttiva 2003/109. – 7. Considerazioni conclusive.
1. Nell’esercizio della giustizia penale spetta agli Stati membri dell’Unione
europea operare un equo bilanciamento tra due diverse esigenze: da un lato, la
tutela dei diritti fondamentali (endo-procedimentali e processuali)1 di cui l’accu-
sato, l’indagato, l’imputato o il condannato siano specificamente titolari e,
dall’altro, l’esigenza di garantire la sicurezza all’interno del proprio territorio e
l’efficacia dell’azione penale. Ciò non solo nel corso del processo penale2, ma,
1 In generale, v. S. DE VRIES, U. BERNITZ, S. WEATHERILL (edited by), The Protection of Fun-
damental Rights in the EU after Lisbon, Oxford, 2013.
2 Nell’ambito della politica dell’Unione europea relativa alla cooperazione giudiziaria in ma-
teria penale, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona sono state adottate alcune di-
rettive per armonizzare i diritti processuali garantiti ad arrestati, imputati, indagati e condannati
negli Stati membri (quali i diritti all’informazione, all’interpretazione e traduzione, all’assistenza
di un difensore, nonché il diritto di comunicare con i familiari o con le autorità consolari), inte-
grando altri diritti fondamentali già in precedenza affermati dalla Corte di giustizia (ad esempio,
il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, la tutela delle vittime di reato, i diritti di difesa). In
proposito v. C. AMALFITANO, Unione europea e garanzie processuali: il diritto all’interpretazione
e alla traduzione nei procedimenti penali, in Studi sull’integrazione europea, 2011, p. 83 ss. e il
contributo dell’A. in questo Volume, nonché gli atti e la giurisprudenza richiamati da N. PARISI,
Tecniche di costruzione di uno spazio penale europeo. In tema di riconoscimento reciproco delle
decisioni giudiziarie e di armonizzazione delle garanzie procedurali, in Studi sull’integrazione
europea, 2012, p. 33 ss., spec. p. 47 ss., nonché la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GUUE L
176 Capitolo X
qualora esso si concluda con una condanna, anche nell’esecuzione della pena. In
tale fase lo Stato membro ha a disposizione strumenti diversi e deve rispettare
obblighi differenti, a seconda che il condannato sia un “proprio” cittadino oppure
un cittadino di un altro Stato membro o di uno Stato terzo.
A differenza di quanto previsto nei riguardi del cittadino, dalla condanna a
carico dello straniero derivano delle peculiari conseguenze, che sono disciplinate
non dagli atti dell’Unione in materia di cooperazione penale, bensì nella norma-
tiva comunitaria relativa all’immigrazione3. In particolare, qualora il cittadino
di uno Stato membro dell’UE risieda in uno Stato membro cosiddetto “ospitante”
– dunque diverso dal proprio Stato di cittadinanza – e qui sia condannato per
reati gravi, dalla condanna potrebbe anche derivare nei suoi confronti l’ordine di
allontanamento dal territorio dello Stato di residenza. Tuttavia, l’allontanamento
di un cittadino europeo in ragione di una condanna può essere disposto con par-
ticolari cautele poiché, in linea di principio, i cittadini degli Stati membri dell’UE
godono della libertà di circolazione e soggiorno nel territorio di qualsiasi Stato
membro, ed eventuali restrizioni a tale libertà devono rispettare parametri precisi
e stringenti, come chiarito più volte dalla Corte di giustizia dell’Unione europea
già prima dell’adozione della direttiva 2004/38 (che oggi disciplina le restrizioni
suddette). In alcune ipotesi una protezione più o meno “rafforzata” contro l’e-
spulsione viene riconosciuta anche ai cittadini di Stati terzi, ove godano dello
status di lungo soggiornante oppure di un diritto di soggiorno per ricongiungi-
mento familiare oppure abbiano acquisito il cosiddetto diritto di soggiorno “per-
manente” in qualità di familiari di un cittadino UE oppure siano lavoratori “asso-
ciati”.
Diversa è l’ipotesi in cui la condanna riguardi un cittadino di Stato terzo che
si trovi nel territorio di uno Stato membro in condizione irregolare, cioè senza
essere titolare di un visto o un permesso di soggiorno4. In questi casi, il provve-
142, 1 giugno 2012, p.1 ss.), la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle
vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GUUE L 315, 14 novembre
2012, p. 57 ss.) e la recentissima direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel pro-
cedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al mo-
mento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà perso-
nale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GUUE L 294, 6 novembre 2013, p. 1 ss.).
3 Il riferimento è alle direttive 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al
diritto al ricongiungimento familiare (GUUE L 251, 30 ottobre 2003, p. 12 ss.), 2003/109/CE del
Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggior-
nanti di lungo periodo (GUUE L 16, 23 gennaio 2004, p. 44 ss.) e 2004/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica
il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GUUE L 229, 29
giugno 2004, p. 35 ss.).
4 L’esame delle condizioni poste all’ingresso e al soggiorno degli stranieri e delle varie
ipotesi di respingimento alla frontiera o allontanamento degli stranieri irregolari esula dall’ambito

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