Card convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto in attuazione del D.P.R. 18 Luglio 2006, n. 254

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@Definizioni

Agli effetti della presente Convenzione, i termini e le espressioni che seguono non hanno altro significato che quello riportato nelle rispettive definizioni:

a) CARD: Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto;

b) CID: Convenzione Indennizzo Diretto;

c) CTT: Convenzione Terzi Trasportati;

d) SARC: Servizio Aziendale di Riferimento per le Convenzioni;

e) SIC: Sistema Informatico integrato Controlli Auto;

f) SITA: Sistema Informatico Targhe Auto;

g) CONCARD: Struttura dedicata al controllo delle pratiche gestite dalle imprese partecipanti alla Convenzione;

h) Codice delle assicurazioni: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - G.U. n. 239 del 13 ottobre 2005 - Suppl. ord. n. 163;

i) Impresa Gestionaria: l'impresa tenuta alla gestione convenzionale del danno ai sensi delle Convenzioni CIDCTT;

j) Impresa Debitrice: l'impresa che, assicurando, in tutto o in parte il veicolo responsabile del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dalla gestionaria;

k) Sinistro: complesso delle gestioni convenzionali di competenza dell'impresa gestionaria per il medesimo sinistro;

l) Partita di danno: insieme delle gestioni afferenti il medesimo danneggiato risarcibili secondo Convenzione;

m) Tipologia di danno: può riguardare danni al veicolo, danni alla persona del conducente e dei trasportati, danni alle cose trasportate appartenenti al conducente o al proprietario o al trasportato;

n) Voci di danno: per danni a persona (biologico, patrimoniale, non patrimoniale, spese mediche, rivalsa di assicuratori sociali, datori di lavoro) per danni a cose (riparazione o sostituzione delle cose trasportate) per danni al veicolo (riparazione del veicolo, stima per differenza, fermo tecnico, svalutazione, trasporto, ecc.);

o) Modulo di Constatazione Amichevole (C.A.I.): si intende quello disciplinato dall'art. 143 del codice delle assicurazioni;

p) Ciclomotori targati: si intendono quelli dotati del sistema di targatura previsto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153;

q) Gestione Totale: risarcimento effettuato dalla gestionaria in assenza di responsabilità del proprio assicurato;

r) Gestione Concorsuale: risarcimento effettuato dalla gestionaria in presenza di responsabilità concorsuale del proprioa ssicurato;

s) Stanza di compensazione: complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti.

@Parte prima. Card diritti ed obblighi derivanti dalle imprese

Art. 1. (Scopo e finalità delle Convenzioni). 1. La presente Convenzione generale e quella ad essa collegate:

- parte 1a Normativa generale - parte 2a Convenzione Indennizzo Diretto (CID) - parte 3a Convenzione Terzi Trasportati (CTT) hanno lo scopo di definire le regole di cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema di risarcimento diretto, e ai rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del codice delle assicurazioni e del D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006.

  1. Le Convenzioni riportate nelle parti 2-3 si distinguono invece dal punto di vista sostanziale e normativo per ambito di applicazione, tipologia di gestione del danno, modalità di regolazione dei rapporti contabili tra imprese partecipanti.

  2. Con la sottoscrizione della Convenzione, ogni impresa assume una duplice veste:

    - quella di Gestionaria quando il risarcimento viene effettuato, in tutto o in parte, per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile del sinistro;

    - quella di Debitrice quando, i danni provocati dal proprio assicurato responsabile vengono risarciti per suo conto da un'altra impresa che avrà diritto ad essere rimborsata secondo la quota di responsabilità attribuibile al proprio assicurato.

  3. In dipendenza di quanto precede, le imprese partecipanti si obbligano a rinviare a quella tra esse che di volta in volta risulti dover assumere veste e funzione di «impresa gestionaria», chiunque chieda il risarcimento di danni rientranti nell'ambito di applicazione delle rispettive Convenzioni.

  4. Le Convenzioni CID e CTT non si applicano ai sinistri per i quali l'impresa gestionaria abbia ricevuto la richiesta di risarcimento in data posteriore a quella dell'operatività della cessazione, a qualsiasi titolo avvenuta, dell'impresa debitrice dallo stato di impresa partecipante.

    Art. 2. (Adesione alle Convenzioni). L'adesione alla CARD implica l'automatica partecipazione anche alle Convenzioni CID e CTT.

    L'adesione è obbligatoria per tutte le imprese con sede legale in Italia.

    Per le imprese che operano in regime di libertà di stabilimento o di prestazione di servizi, l'adesione al sistema di risarcimento diretto comporta anche l'adesione alla presente Convenzione.

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    La domanda di adesione va inviata ad ANIA. Non sono ammesse adesioni limitate solo ad una delle due Convenzioni.

    Alla richiesta di adesione è necessario allegare:

    1) dichiarazione di impegno a costituire, nei tempi prescritti, con le modalità di cui all'art. 6, fideiussione bancaria a favore dell'ente gestore della stanza di compensazione di cui al successivo art. 3;

    2) i riferimenti del SARC (Servizio Aziendale Riferimento Convenzioni) operante per l'applicazione delle Convenzioni e competente per le funzioni di cui all'art. 10;

    3) dichiarazione di impegno ad attivare, tutti i collegamenti e i flussi informatici necessari a comunicare con le altre imprese, con ANIA e con l'ente gestore della stanza di compensazione di cui al successivo art. 3.

    Le imprese partecipanti si impegnano altresì ad adottare la modulistica convenzionale delle rispettive Convenzioni.

    L'adesione alla Convenzione avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricezione della richiesta di adesione, a condizione dell'avvenuto svolgimento di tutti gli adempimenti prescritti ed in particolare della costituzione e presentazione all'ente gestore della stanza di compensazione della fideiussione, nonché dall'avvenuta attivazione dei collegamenti informatici.

    ANIA provvede a dare immediata comunicazione alle imprese partecipanti dell'ammissione di nuove imprese indicandone la data di decorrenza: le Convenzioni saranno operanti per i sinistri verificatisi a partire da tale data.

    L'adesione alle Convenzioni presuppone da parte dell'impresa sottoscritta l'impegno a rispettarne le relative normative, le modalità di regolazioni contabili e ad avvalersi delle strutture tecnico-informatiche necessarie a dare attuazione al raggiungimento delle finalità indicate al comma precedente.

    L'adesione di un'impresa alle Convenzioni implica quindi l'automatica accettazione incondizionata dei supporti operativi di cui all'art. 8 nonché il riconoscimento delle attività di gestione e di controllo svolte dall'ente gestore della stanza di compensazione.

    Art. 3. (Gestore della Stanza di compensazione [GSC]). Le imprese partecipanti delegano a GSC, in regime di completa autonomia rispetto alle imprese stesse ed ai loro organismi associativi, la gestione della stanza di compensazione prevista sia dalla Convenzione CID che CTT.

    A tal fine le imprese conferiscono mandato ad ANIA di sottoscrivere un'apposita Convenzione con GSC relativa agli adempimenti della stanza di compensazione ed ai reciproci rapporti.

    GSC si assume la responsabilità di garantire la corretta e puntuale esecuzione di tutte le regolazioni contabili che transitano dalla stanza di compensazione nell'ambito di quanto stabilito nella suddetta Convenzione ANIA/GSC.

    A tal fine GSC provvede alla:

    a. gestione dei rimborsi tramite la stanza di compensazione ai sensi degli artt. 29, 30 e 39, nonché l'elaborazione di report mensili alle imprese dei flussi informatici secondo quanto previsto da tali articoli;

    b. verifica di tutti gli adempimenti connessi alla costituzione ed adeguamento delle fideiussioni bancarie (artt. 6 e 7) anche con riferimento all'importo minimo della fideiussione bancaria di cui all'art. 6 comma 1;

    c. stesura di regolamenti attuativi relativi a tempi e modalità di regolazione dei rapporti contabili;

    d. gestione del conto corrente bancario sul quale transitano le movimentazioni contabili;

    e. contabilità e riscossione dei diritti di gestione per conto delle imprese partecipanti;

    f. trasmissione al Comitato Tecnico di cui all'art. 13 comma 4 del D.P.R. 254/2006 dei dati relativi ai risarcimenti effettivamente corrisposti nell'esercizio precedente;

    g. controllo formale sulla correttezza degli importi inviati in stanza come da regolamento attuativo e segnalazione ad ANIA dei movimenti anomali;

    h. rettifiche contabili in caso di riscatto del malus;

    i. nei casi previsti dall'art. 30 comunicazione degli importi per le rivalse relative ai contratti con franchigia;

    j. segnalazione all'Isvap delle inadempienze in materia di fideiussioni;

    k. elaborazione di report periodici su sstatische aggregate.

    Art. 4. (Controlli sul rispetto della normativa convenzionale). Le imprese partecipanti delegano ad ANIA, in regime di completa autonomia, la gestione di tutte le attività relative all'automazione di tutte le procedure convenzionali e al controllo sul rispetto della normativa convenzionale non riconducibili all'attività tipica della stanza di compensazione.

    Ad ANIA vengono in particolare delegate le seguenti attività:

    a. gestione degli elenchi delle imprese aderenti alle convenzioni;

    b. organizzazione dei programmi informatici in base ai quali le imprese provvedono alle verifiche sulle coperture assicurative e alla ricostruzione delle responsabilità del sinistro e relativi controlli ai sensi degli articoli 16, 17 e 18;

    c. controlli posteriori alla stanza di compensazione (CONCARD) sul rispetto della normativa convenzionale con potere di irrogare le sanzioni e penalità stabilite dalle rispettive Convenzioni;

    d. gestione dell'attività arbitrale per la risoluzione di controversie tra imprese aderenti, sia in ordine a questioni di responsabilità del sinistro, sia...

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