Custodia cautelare in carcere, condizioni di salute dell'imputato, potere di accertamento del giudice, principio del contraddittorio e diritti della difesa

AutoreMichela Sabatini
Pagine467-469

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@I. Premessa.

L'ordinanza in commento è una articolata ed intelligente applicazione del «principio del contraddittorio»: un principio immanente agli ordinamenti evoluti ad oggi, per così dire, «sacralizzato» dal comma II dell'art. 111 Cost., così come aggiunto dalla L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2.

La questione, in pratica, investe il tema della perizia (sia pure, come si vedrà, una perizia sui generis, poiché obbligatoria): e, d'altra parte, come ha scritto CORDERO, I lavori peritali appartengono al contraddittorio 1.

Va anzitutto affermato che il contraddittorio, essendo indispensabile al più sicuro adempimento della funzione giurisdizionale, integra obiettivamente un'attività di collaborazione delle parti con il giudice.

L'azione del giudice sarà tanto più sicura quanto più efficace si sarà manifestato il contraddittorio.

La previsione contenuta nel citato art. 111 ha, peraltro, un inderogabile parametro nell'art. 24 comma II Cost., il quale afferma che la difesa è «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» e che, essendo il contraddittorio mezzo fondamentale per l'esercizio del diritto di difesa, nel processo penale il rispetto del contraddittorio assume il valore di una condizione di legittimità costituzionale delle norme processuali: in difetto, sarà violato l'art. 178, nn. 2 e 3, c.p., per il quale si intende sempre prescritta a pena di nullità assoluta l'osservanza delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, la sua partecipazione al procedimento e ad ogni atto in cui la legge la dichiara obbligatoria, nonché l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato nei casi e nelle forme che la legge stabilisce.

Il principio del contraddittorio non significa, peraltro, che la parte debba necessariamente essere presente e contraddire o difendersi, ma soltanto che essa deve essere posta nelle condizioni di farlo ogni volta lo ritenga opportuno.

Nel caso di specie l'avvenuta espletamento di una perizia medico-legale diretta ad accertare la compatibilità delle condizioni di salute di una persona detenuta con il regime carcerario in spregio alle norme sul contraddittorio si è risolto in una nullità della medesima e di conseguenza nella nullità dell'ordinanza successivamente adottata dal giudice per le indagini preliminari.

@II. Disciplina normativa.

Come è noto, il IV comma dell'art. 275 - nel testo sostituito - in ultimo, dall'art. 5, comma II, legge 8 agosto 1995 n. 332, prevede che non possa essere disposta la custodia cautelare in carcere, «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza»,Page 468 nei confronti di colui «... che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi ed incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere».

Alla suddetta situazione di incompatibilità rinvia il comma IV ter dell'art. 299, aggiunto dall'art. 14 D.L.vo 14 gennaio 1991 n. 12, e poi sostituito dalla legge n. 332 del 1995 limitatamente agli attuali ultimi periodi.

Orbene tale norma prevede che, «se la richiesta o di revoca o di sostituzione della misura cautelare in carcere è basata su detta situazione... ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal Servizio Sanitario Penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque...

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