LEGGE REGIONALE 11 agosto 2010, n. 14 - Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 19 al Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 13 agosto 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con la presente legge, al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi congiunturale, dispone ulteriori misure straordinarie per il sostegno della mobilita' su strada altresi' volte alla riduzione dell'inquinamento ambientale. In particolare:

  1. dispone misure di sostegno per l'acquisto di carburanti per autotrazione privata per la mobilita' su strada;

  2. dispone incentivi per l'utilizzo di motori parzialmente o totalmente indipendenti da carburanti combustibili per la mobilita' su strada;

  3. sostiene la ricerca e lo sviluppo di tecnologie volte alla realizzazione di motori parzialmente o totalmente indipendenti da carburanti combustibili;

  4. favorisce l'ampliamento della rete di distribuzione di carburanti a ridotto impatto ambientale.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:

  5. beneficiari:

    1) le persone fisiche residenti nella regione intestatarie, cointestatarie, titolari di diritto di usufrutto o locatarie in locazione finanziaria o leasing dei mezzi autorizzati a beneficiare della contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione, intendendo con tale termine i carburanti utilizzati per rifornire veicoli e motoveicoli;

    2) i soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale), ammesse a beneficiare della contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione;

  6. mezzi: gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti nei pubblici registri automobilistici della Regione, compresi i mezzi oggetto di locazione finanziaria o leasing, purche' appartenenti ai beneficiari di cui alla lettera a);

  7. identificativi: le tessere uniformate alle caratteristiche tecniche di cui al punto 1 dell'allegato A;

  8. autorizzazioni: le abilitazioni degli identificativi per l'ottenimento dei benefici della presente legge effettuate mediante memorizzazione dei dati di cui al punto 1 dell'allegato B;

  9. variazione di autorizzazione: ogni modifica dei dati memorizzati sull'identificativo all'atto del rilascio dell'autorizzazione;

  10. POS: gli apparecchi uniformati alle caratteristiche tecniche di cui al punto 2 dell'allegato A.

    Art. 3

    Sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante, sulla base della quantita' acquistata.

    1. I contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 8 centesimi al litro e 6 centesimi al litro.

    2. La misura dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio di cui al comma 2 e' aumentata rispettivamente di 5 centesimi al litro e 3 centesimi al litro per i beneficiari residenti e per le ONLUS aventi sede nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva 273/1975/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nei comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 del 13 marzo 2009 che approva il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e dalla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 883, di presa d'atto di tale decisone.

    3. La misura dei contributi prevista al comma 2, per ulteriori motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente, puo' essere modificata dalla Giunta regionale, entro il limite di scostamento di 5 centesimi al litro. La relativa deliberazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

    4. I beneficiari hanno diritto ai contributi di cui al comma 2 per ogni rifornimento effettuato con le modalita' elettroniche stabilite dalla presente legge in tutti i punti vendita situati nel territorio regionale; nel caso in cui il rifornimento sia effettuato al di fuori del territorio regionale si applicano i criteri di cui all'art. 6.

    5. Il contributo non e' concesso per il singolo rifornimento di carburante quando l'entita' complessiva del beneficio risulta inferiore a 1 euro.

    6. I contributi di cui al presente articolo sono aumentati di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio.

    7. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i contributi di cui al comma 2 sono ridotti del 50 per cento per gli autoveicoli diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore.

    8. I contributi di cui al comma 2 non sono concessi agli autoveicoli acquistati nuovi o usati successivamente al 1o gennaio 2015 qualora questi siano diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore.

      Art. 4

      Requisiti e modalita' per l'ottenimento dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione a usufruire della riduzione del prezzo e' rilasciata ai soggetti interessati dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di seguito denominata Camera di commercio, della provincia di residenza o nella quale e' ubicata la sede dell'ONLUS.

    9. Con regolamento regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per:

  11. il rilascio e la variazione dell'autorizzazione da parte della Camera di commercio;

  12. le caratteristiche tecniche e visive dell'identificativo;

  13. le modalita' con cui la Camera di commercio gestisce e determina l'entita' delle somme dovute dai richiedenti per ottenere l'autorizzazione o la variazione dell'autorizzazione.

    1. L'identificativo puo' essere utilizzato, esclusivamente per il rifornimento del mezzo per il quale e' stata rilasciata l'autorizzazione, solo dal beneficiario o da altro soggetto dallo stesso formalmente autorizzato all'uso del mezzo, ferma restando la responsabilita' del beneficiario per ogni uso improprio dell'identificativo medesimo.

    2. Per le ONLUS l'autorizzazione all'uso del mezzo di cui al comma 3, resa in carta semplice, deve essere in possesso dell'utilizzatore all'atto del rifornimento e non puo' essere rilasciata dai soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati alle ONLUS.

    3. Il beneficiario di cui all'art. 2 e' tenuto a segnalare alla Camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione il venir meno dell'intestazione o della titolarita' del diritto di usufrutto o del contratto di locazione finanziaria o leasing del mezzo, nonche' lo smarrimento, il furto o la distruzione dell'identificativo o del mezzo, entro quindici giorni dall'evento o dalla notizia del medesimo.

    4. Il beneficiario di cui all'art. 2 e', altresi', tenuto a segnalare, entro quindici giorni dall'evento, alla Camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione:

  14. la variazione di residenza o di sede da un comune della regione a un altro, qualora da tale variazione discenda, ai sensi della presente legge, l'ottenimento di un contributo di entita' inferiore a quello originariamente riconosciuto;

  15. la variazione di residenza o di sede da un comune della regione ad un altro, se quest'ultimo e' sito in un'altra provincia, ancorche' non muti l'entita' del contributo spettante;

  16. in ogni caso, il venir meno della residenza in regione.

    Art. 5

    Modalita' di erogazione elettronica 1. Per ottenere il contributo con modalita' elettronica sull'acquisto dei carburanti per autotrazione, il beneficiario esibisce al gestore degli impianti presso i quali sono installati i POS, di seguito denominati gestori, situati nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, l'identificativo relativo al mezzo per il quale e' stato rilasciato.

    1. Il gestore e' tenuto a verificare che il mezzo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo.

      La verifica puo' essere effettuata anche mediante l'ausilio di apparati visivi ed elettronici, nonche' di dispositivi atti a controllare informaticamente la corrispondenza fra il veicolo rifornito e i dati della tessera utilizzata.

    2. Effettuato il rifornimento, il gestore e' tenuto immediatamente a rilevare, tramite il POS, il quantitativo di litri erogati e contestualmente memorizzarlo elettronicamente, nonche' a rilasciare al beneficiario la documentazione con le modalita' e i contenuti indicati al punto 3 dell'allegato B.

    3. Il beneficiario e' tenuto a verificare la corrispondenza del quantitativo di litri...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT