DECRETO 22 novembre 2010 - Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui all''allegato tecnico alla legge 25 marzo 1985, n. 106. (10A14438)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla legge medesima;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 19 novembre 1991, recante modificazioni ed integrazioni all'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo, concernente le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;

Visto il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 216, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, e, in particolare, l'Allegato II;

Considerata la necessita' di modificare ed integrare l'allegato annesso alla citata legge 25 marzo 1985, n. 106, alla luce della recente normativa comunitaria ed in considerazione della evoluzione della tecnica e delle esigenze della sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo;

Decreta:

Articolo unico

Il testo dell'allegato unico annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, quale risulta dal decreto del Ministro dei trasporti 19 novembre 1991, e' sostituito dal seguente:

Allegato

CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI

PER IL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

1) Struttura monoposto, priva di motore, con una massa a vuoto non superiore a 80 kg.

2) Struttura biposto, priva di motore, con una massa a vuoto non superiore a 100 kg.

3) Struttura monoposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:

a) massa massima al decollo non superiore a 300 kg;

b) massa massima al decollo non superiore a 315 kg, se dotati di sistema di recupero totale con paracadute montato sulla cellula;

c) massa massima al decollo non superiore a 330 kg per gli apparecchi VDS ad ala fissa, anfibi o idrovolanti, ed elicotteri con galleggianti;

d) velocita' di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT