DECRETO 28 novembre 2012 - Disposizioni in materia di caratteristiche di sicurezza aggiuntive delle patenti di guida. (12A12940)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida» ed, in particolare, gli articoli 22, comma 1, e 28, comma 1, il quale fissa alla data del 19 gennaio 2013 il termine a decorrere dal quale le disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo sono applicabili;

Visto altresi' l'allegato I, paragrafo 2, lettera b), del predetto decreto legislativo che prevede che, con il decreto di cui al citato art. 22, comma 1, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ora Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, siano definite almeno tre caratteristiche di sicurezza aggiuntive, scelte tra le nove tecniche indicate nella predetta lettera b), al fine di proteggere contro le falsificazioni il materiale utilizzato per le patenti di guida;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla definizione delle caratteristiche di sicurezza aggiuntive di cui al citato allegato I, paragrafo 2, lettera b), al fine di poter avviare il processo di produzione delle relative...

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