DELIBERA 20 febbraio 2014 - Provvedimento generale a carattere prescrittivo sulle c.d. «chiamate mute». (Delibera n. 83). (14A02670)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice) ed, in particolare, l'art. 11 che fissa, tra l'altro, alcuni principi cardine cui deve essere improntato il trattamento dei dati personali, tra i quali quelli della liceita' e correttezza;

Visto il provvedimento del Garante n. 474 del 6 dicembre 2011 (pubblicato sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1857326) con il quale l'Autorita' ha prescritto a Enel Energia S.p.A. e Reitek S.p.A. l'adozione di una serie di misure, tra le quali alcune relative all'effettuazione di chiamate «mute»;

Vista la sentenza del Tribunale di Roma n. 18977 del 26 settembre 2013 (doc. web n. 1857326) con la quale, rigettando l'impugnativa proposta da Enel Energia S.p.A. e Reitek S.p.A. avverso il menzionato provvedimento, il Tribunale ha confermato integralmente le argomentazioni ivi contenute nonche' le misure prescritte alle societa' destinatarie;

con condanna delle stesse al pagamento delle spese processuali;

Visto il provvedimento del Garante n. 482 del 30 ottobre 2013 (doc. web n. 2740497) con il quale l'Autorita' ha adottato uno schema di provvedimento generale in materia di chiamate mute, con contestuale avvio, mediante pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 274 del 22 novembre 2013, di una consultazione pubblica sulle misure ivi indicate;

Visti gli esiti della consultazione pubblica, tesa ad «acquisire osservazioni e commenti sull'adeguatezza delle misure ipotizzate e sulle relative modalita' attuative nonche' eventuali ulteriori proposte operative»;

Considerati, in particolare, i contributi pervenuti, nel previsto termine di 60 giorni, da diverse associazioni di categoria e da soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale, da un lato, e da associazioni di consumatori e singoli interessati, dall'altro;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

Premesso: sono pervenute all'Autorita' numerosissime segnalazioni da parte di interessati che hanno lamentato la ricezione di chiamate indesiderate;

tra esse, oltre alle telefonate a carattere commerciale effettuate con intervento dell'operatore, sono state oggetto di segnalazione fin dalla seconda meta' del 2011 anche moltissime telefonate cd. «mute» (quelle cioe' nelle quali la persona contattata, dopo aver sollevato il ricevitore, non viene messa in comunicazione con alcun interlocutore), la cui ricezione reiterata e continua, a volte anche per 10-15 volte di seguito e spesso protratta nel tempo, ha cagionato un particolare disturbo ai destinatari ai quali, in difetto appunto di interlocutore, sono stati preclusi tutele e rimedi. Le telefonate «mute», come emerge anche dal testo di numerose segnalazioni e dalla lettura di svariati blog reperibili in internet dedicati allo specifico tema, possono ingenerare nel chiamato ansieta', allarme, interrogativi circa la provenienza e disappunto, sia poiche' si e' naturalmente portati a porle in diretta relazione con comportamenti illeciti (controlli indebiti, molestie, verifiche di malintenzionati preliminari alla commissione di eventuali reati, quali furti o aggressioni etc.), sia perche' si ha la sgradevole sensazione dell'impossibilita' di essere messi in contatto con qualcuno potenzialmente foriero di rilevanti informazioni. Non sono state rare, infatti, le segnalazioni nelle quali gli interessati hanno corredato di significativi particolari le loro denunce: l'avere figli adolescenti fuori di casa, genitori anziani non conviventi, familiari malati etc. In tutti i casi, all'ansia ed al fastidio si associa la frustrazione connessa al senso di impotenza e all'incapacita' di reagire all'evento. Il fenomeno e' stato oggetto di interesse anche in altri Paesi, nei quali si e' provveduto a porre le basi per una sua regolamentazione: si considerino, al riguardo, le specifiche prescrizioni contenute nel documento predisposto nel Regno Unito dall'Ofcom (Independent regulator and competition authority for the UK communication industries), del 1° ottobre 2010, denominato «Tackling abandoned and silent calls», disponibile al link http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/silentcalls/s tatement/silentcalls.pdf, nonche' quelle contenute nel documento predisposto negli Stati Uniti dalla Federal Communications Commission (FCC), del 15 febbraio 2012, denominato «Report and order in the matter of rules and regulations implementing the telephone consumer protection Act of 1991», disponibile al link http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-12-21A1.doc. Il Garante si pone, nell'approccio al descritto fenomeno, l'esclusiva ed istituzionale finalita' di tenere nel debito conto le ragioni degli interessati e le loro legittime aspettative di tutela;

nel convincimento, tuttavia, che siano, cosi', salvaguardate anche l'operativita' e l'efficienza degli operatori di telemarketing, dal momento che le chiamate «mute» comportano spesso l'effetto di compromettere, minandola, qualsiasi futura disponibilita' dell'interessato all'ascolto e all'adesione alla proposta commerciale. Per queste ragioni, specie in una prospettiva di medio-lungo periodo, l'adozione di accorgimenti e correttivi tesi alla riconduzione del fenomeno entro fisiologici limiti di tollerabilita' soddisfa l'interesse di tutti i soggetti coinvolti all'adozione di comportamenti e pratiche commerciali piu' virtuose, cioe' meno invasive e piu' efficienti. L'intervento dell'Autorita' mira in definitiva a regolamentare e limitare il ricorso a quelle particolari modalita' di trattamento dei dati dei destinatari di iniziative di telemarketing che, per quanto si dira' nel prosieguo, costituiscono il presupposto dell'eventuale verificarsi delle chiamate «mute». Tali modalita', idonee a determinare eventi segnati dalle...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT