LEGGE PROVINCIALE 4 agosto 2014, n. 46 - Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle legge regionale n. 1/2009, n. 65/2010, n. 66/2011, n. 8/2012, n. 77/2012, n. 77/2013, n. 79/2013. (14R00333)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 4 agosto 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, dello Statuto;

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attivita' produttive «IRAP»);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 14 luglio 2014;

Considerato quanto segue: Per quanto concerne il capo I: 1. E' opportuno chiarire che, secondo le intenzioni del legislatore fin dall'inizio, l'agevolazione sulle certificazioni Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) e' da riferirsi sia a coloro che l'ottengono per la prima volta, sia a coloro che provvedono a rinnovarla pur avendola ottenuta in anni precedenti;

Per quanto concerne il capo II, sezione I: 2. La Corte costituzionale, con la sentenza 11 dicembre 2013, n. 289, ha censurato una disposizione legislativa della Regione Abruzzo che prevedeva espressamente che la spesa per il personale a tempo determinato assegnato alle strutture di supporto agli organi politici non rientrasse nel limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si rende pertanto necessario, tenuto conto della richiamata sentenza della Corte costituzionale, salvaguardare i rapporti di lavoro flessibile in essere, nonche' i rapporti formativi gia' sottoscritti al fine di contenere la spesa aggiuntiva correlata al potenziale contenzioso che deriverebbe dall'adozione di misure rigide nei confronti degli interessati per rientrare nel limite finanziario posto dal legislatore statale;

  1. E' necessario altresi'...

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