DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 agosto 2011, n. 204 - LR 29/2007, capo III, art. 18. Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia (Interventi nel settore dell'istruzione).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia n. 36 del 7 settembre 2011) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e in particolare la disciplina recata dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione);

Viste in quest'ambito le disposizioni di cui agli articoli:

14, comma 2, che rinvia a successive norme regolamentari di attuazione, da emanare sentito l'Ufficio scolastico regionale, la definizione del piano applicativo di sistema per l'inserimento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'art. 3 della legge medesima;

17, commi 4 e 5, che prevedono venga istituito dalla Regione, d'intesa con le autorita' scolastiche, sentite le organizzazioni sindacali, un elenco degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana, e rinviano a successive norme regolamentari, da emanare di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, la definizione delle modalita' per l'accesso all'elenco suddetto e per l'utilizzo del personale docente ivi iscritto;

18, comma 6, che rinvia a successive norme regolamentari, da emanare previo parere della Commissione consiliare competente, la disciplina dei requisiti, delle modalita' e dei criteri per l'attuazione degli interventi finanziari previsti dai commi da 1 a 4 dell'articolo medesimo per promuovere e sostenere l'insegnamento della lingua friulana nella regione;

Atteso che la Direzione centrale istruzione, universita', ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, in coerenza con quanto previsto dalla Giunta regionale come risultante da processo verbale n. 2190 dd. 30 settembre 2009, ha curato la redazione di uno schema di regolamento unitario nel quale si sono raccolte, per ragioni di sistematicita' e coordinamento normativo, tutte le norme attuative da emanare ai sensi dei citati articoli 14, 17 e 18 della legge regionale 29/2007 e sono state disciplinate le correlate azioni ed interventi di competenza della Regione previsti dal Capo III della legge medesima;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1083 del 9 giugno 2011 e n. 1509 del 5 agosto 2011 con le quali e' stato approvato, rispettivamente in via preliminare e in via definitiva, il 'Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)';

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 16, comma 1, lettera a);

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)', nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1.

Oggetto 1. Il presente regolamento, emanato ai sensi degli articoli 14, comma 2, 17, comma 5 e 18 comma 6, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), di seguito denominata legge, reca le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge, e in particolare dagli articoli 12, 14, commi 1 e 4, 15, 17, commi da 1 a 4 e 18, commi da 1 a 4 in materia di Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua friulana, in materia di accesso all'Elenco regionale degli insegnanti ed utilizzo degli stessi per l'insegnamento della lingua friulana e in materia di interventi di promozione dell'utilizzo della lingua friulana nel territorio regionale.

Art. 2.

Ambito di applicazione nel sistema scolastico regionale 1. Le azioni previste dalle disposizioni del presente regolamento per il sistema scolastico regionale sono rivolte alle scuole statali e alle scuole paritarie private e degli enti locali ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

Capo II

PIANO APPLICATIVO DI SISTEMA PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA E SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE SCUOLE Art. 3.

Finalita' e criteri del Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua friulana 1. Il Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua friulana, di seguito denominato Piano, costituisce lo strumento che consente alla Regione di raccordare in maniera organica le esigenze formative, didattiche e organizzative, derivanti dalle opzioni effettuate dai genitori degli alunni con il Piano per l'offerta formativa delle scuole e con le azioni di verifica e valutazione delle attivita' svolte.

  1. Il Piano e' definito secondo i criteri di seguito elencati:

    1. continuita': il processo di insegnamento e apprendimento della lingua friulana si attua prevedendo opportune forme di continuita' tra i diversi gradi scolastici nell'ambito della scuola di base;

    2. curricolo: le attivita' formative previste per l'insegnamento della lingua friulana si inseriscono organicamente all'interno della progettazione dell'orario curricolare complessivo;

    3. opzione: al momento dell'iscrizione, conformemente a quanto previsto all'art. 4, comma 5 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), i genitori degli alunni comunicano all'istituzione scolastica se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua friulana; detta opzione, espressa per il primo anno e' da intendersi valida rispettivamente per il triennio della scuola dell'infanzia, per il quinquennio della scuola primaria e per il triennio della scuola secondaria di primo grado, qualora i genitori non revochino l'opzione effettuata;

    4. traguardi formativi: i traguardi formativi che l'allievo dovra' raggiungere alla conclusione del primo ciclo di istruzione, tenendo in considerazione la diversita' dei contesti territoriali e le differenti competenze di ingresso possedute dagli allievi nella conoscenza della lingua friulana, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle indicazioni nazionali dei livelli formativi, sono differenziati dal Piano in relazione alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado;

    5. valutazione degli allievi: la valutazione degli allievi e' effettuata dai docenti e comunicata alle famiglie.

  2. Le singole istituzioni scolastiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), approvano la programmazione curricolare per l'insegnamento della lingua friulana all'interno del proprio Piano per l'offerta formativa, tenendo conto delle indicazioni previste dal Piano.

    Art. 4.

    Approvazione del Piano 1 Il Piano e' predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione, di seguito denominata Direzione centrale, sentito l'Ufficio scolastico regionale e viene approvato dalla Giunta regionale. La Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana e' sentita al fine di assicurare la funzione di coordinamento di cui all'art. 13, comma 4 della legge.

    Art. 5.

    Contenuti del Piano 1. Il Piano definisce:

    1. le linee di indirizzo riferite ai diversi gradi scolastici;

    2. i traguardi formativi relativi al primo ciclo d'istruzione;

    3. le linee guida per la programmazione didattica e l'organizzazione interna delle istituzioni scolastiche finalizzata all'erogazione del servizio, nel rispetto...

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