Capitolo Terzo

AutoreRossana Morea
Pagine57-84
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Capitolo Terzo
SOMMARIO: 1. Il consenso informato. Finalità. Requisiti di validità. - 2.
L’indagine sul nesso di causalità. Onere della prova. - 3. Gravità
della colpa. Definizione. Indirizzo della Corte di giustizia europea.
- 4. La limitazione della responsabilità di cui all’art. 2236 c.c. - 5.
La copertura assicurativa del rischio sanitario. Il diritto di rivalsa
dell’azienda ospedaliera. - 5.1 Il costo assicurativo nella legge di
riforma delle professioni sanita rie.
1. Il consenso informato. Finalità. Requisiti di validità
Il consenso informato svolge la funzione di tutelare, nel
rapporto medico-paziente, il malato come persona, promuoven-
done una maggiore consapevolezza del significato delle pro-
poste terapeutiche che gli vengono avanzate e, in definitiva, la
sua autodeterminazione nei confronti di tecniche invasive1.
Esso risponde ad una esigenza crescente nell’ambito di
una medicina fortemente tecnicizzata e di un processo di
comunicazione ad alto valore giuridico.
Attraverso il meccanismo del consenso informato si
perfeziona una “alleanza” tra medico e paziente che giusti-
fica l’inquadramento della prestazione medica fra le obbli-
gazioni di risultato2: informando che il rischio dell’inter-
vento è basso, il medico s’impegna infatti a conseguire quel
1 G. IADECOLA, Potestà di curare e consenso informato, in Il ri-
schio in medicina oggi e la responsabilità professionale, Milano, 2000, p.
54; AA.VV., Guida all’esercizio della professione per i medici-chirurghi e
gli odontoiatri, Torino, 2002, p. 95.
2 G. CASSANO, Obbligo di informazione, relazione medico-paziente,
difficoltà della prestazione e concorso di responsabilità, in Danno e
Resp., 2001, p. 2.
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risultato3. Ed invero prospettando un’alta probabilità di con-
seguire un buon esito si crea, sub specie iuris, in sede negoziale,
un’aspettativa qualificata e si rafforza la decisione favorevole
del paziente con assunzione diretta della responsabilità medica.
La predetta obbligazione, sotto altro profilo, coincide,
in via generale, con le statuizioni di principio enunciate, sul
punto, da Sez. un. civili4 che configurano la responsabilità
medica quale obbligazione di risultato, indipendentemente
dal fatto che ricorrono i presupposti della cura della salute
ovvero quelli della modificazione dell’aspetto estetico come
prospettati da certa dottrina5.
Per legittimare il trattamento terapeutico, il consenso
deve essere espresso a seguito di una informazione comple-
ta da parte del medico dei possibili effetti dell’intervento
con le possibili controindicazioni e l’indicazione della gra-
vità degli effetti del trattamento.
Ed invero il consenso informato si connota, nel conte-
nuto, quale potere del paziente di scelta delle diverse possi-
bilità di trattamento medico e di rifiutare eventualmente la
terapia o d’interromperla.
La regola di fondo – che si basa sul rispetto del diritto
del cittadino alla salute ex art. 32 Cost. – legittima il criterio
di disciplina del rapporto medico-paziente che è quello del-
la libera disponibilità del bene salute da parte del paziente
secondo un’autonomia di scelta che deve essere sempre ri-
spettata dal medico6.
3 R. NATOLI, Consenso informato e obbligazioni di risultato tra
esigenze di compensation ed esigenze di deterrence, in Danno e respon-
sabilità, 2000, p. 732 ss. G. TOSCANO, Informazione, consenso e re-
sponsabilità sanitaria, Milano, 2006.
4 Cass. Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, in Foro it., 2008, parte I,
col. 455.
5 S. PIRAINO, Obbligazioni di risultati, cit., 120 nota 88; V. CAR-
BONE, Obbligazioni di mezzi e di risultato tra progetti e tatuaggi, in
Corriere giuridico, 551 testo e note 9 e 10.
6 L. PASCUCCI, L'erogazione della prestazione medica tra auto-
determinazione del paziente (capace) e autonomia professionale del

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