Capitolo sesto. Diritto di accesso alle leggi

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@1. Informazione giuridica in rete

Il dibattito che si svolge a livello internazionale sullo sviluppo della società dell'informazione affronta aspetti sui cui negli anni scorsi non si era discusso, ma che col passare del tempo stanno assumendo un certo rilievo. Mi riferisco alla questione del trattamento e della diffusione delle informazioni giuridiche, intendendo, in senso lato, tutte le problematiche connesse alla gestione e all'utilizzo delle banche dati che raccolgono leggi e regolamenti, giurisprudenza e altre informazioni di carattere amministrativo e giuridico su cui si basa la vita delle collettività nazionali.

Sono del febbraio 2001 due importanti atti dell'Unione europea, due raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che affrontano in modo specifico questo tema e forniscono le linee guida per l'adozione di misure adeguate per favorire la diffusione dell'informazione giuridica e la riorganizzazione dei sistemi giudiziari.

Le raccomandazioni giunsero in un momento abbastanza felice, caratterizzato da una vivace iniziativa degli stati membri in questo settore e dall'avvio di interessanti iniziative volte alla progettazione o (riprogettazione) di sistemi informativi giuridici che garantissero un accesso facilitato agli operatori pubblici, ai cittadini e alle imprese.

Questi sistemi esistevano già in molti paesi ed erano attivi, tuttavia, nella maggior parte dei casi, erano più dedicati agli specialisti, che non ai cittadini. Bisognava invece che essi fossero più utili alla conoscenza diffusa del diritto, così da garantire un certo livello di partecipazione democratica.

In questo panorama possono collocarsi certamente i grandi sistemi informativi, che già da molti anni sono disponibili in rete, ma anche i siti pubblici contenenti informazioni sulle P.A., che spesso fungono da prima interfaccia per l'approccio alla norma e ai servizi delle P.A.

I due atti comunitari indicavano i percorsi da seguire, a partire dalla considerazione che la moderna tecnologia informatica è strumento indispensabile per lo sviluppo delle società, e ancora, che la partecipazionePage 124 dei cittadini alla vita del proprio paese a livello nazionale, regionale e locale può essere migliorata dalla comunicazione con i servizi amministrativi e, in particolare, che l'amministrazione della giustizia, attraverso l'uso delle nuove tecnologie informatiche, come ad esempio Internet, può dare a tutti le stesse opportunità per perseguire i propri interessi.

Certo, se si osserva la situazione italiana si avvertono alcune contraddizioni. Accanto a una innegabile spinta del governo e a un quadro normativo di indiscutibile modernità, ormai completo, attraverso il quale sono stati definiti tutti gli strumenti che indirizzano il paese sulla strada dell'innovazione tecnologica e della semplificazione amministrativa, emerge una realtà di ritardi ormai inconcepibili.

Si è accennato a grandi progetti attivi in Italia, pertanto vorrei citarne alcuni che mi sembra abbiano colto, ancora prima che fosse espresso, il senso del volere del Comitato dei Ministri d'Europa. Faccio riferimento in primo luogo al progetto relativo alla migrazione in Internet delle banche dati del sistema Italgiure della Corte di Cassazione, che consentirà di dare l'accesso, auspicabilmente gratuito - come dall'Europa si raccomanda - all'immenso patrimonio normativo, giurisprudenziale e dottrinario contenuto in quelle storiche banche dati; in secondo luogo alla decisione di rendere disponibili gratuitamente, per sessanta giorni, sulla banca dati GURITEL, i testi pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale; infine al portale Internet denominato Norme in rete, risultato di un progetto più recente, ma di grande rilievo, che prevede di dare l'accesso gratuito in Internet a tutto il patrimonio normativo e regolamentario statale, europeo e regionale, oltre che alla giurisprudenza delle maggiori Corti.

Progetto interistituzionale, proposto dal Ministero della Giustizia e finanziato dall'Autorità per l'informatica nella P.A. a partire dal 1999, quindi inserito nel Piano e-government del governo italiano, con ulteriori finanziamenti, il progetto vede coinvolte Camera, Senato, Presidenza del Consiglio, molti Ministeri e altri enti Pubblici produttori di norme.

La filosofia alla base del progetto era quella di creare una grande comunità di rete fra i produttori di norme in grado di concordare le modalità di produzione della norma stessa e di definire tecniche uniformi di strutturazione del documento giuridico, oltreché gli standard per la citazione di norme, nell'ottica della costruzione di un sistema che potesse trattare non soltanto il testo storico delle leggi, ma il testoPage 125 vigente, la multivigenza e i testi coordinati e che infine supportasse il legislatore nella fase di stesura della norma (drafting) (v. cap. VI, par. 5.1).

Come si può vedere, quindi, le raccomandazioni del Comitato dei Ministri giunsero su un terreno fertile, per quanto riguarda il nostro paese. In effetti, si ha la percezione che sia sempre più difficile opporsi a questo percorso, con buona pace di chi ancora, all'interno delle pubbliche amministrazioni, non appare troppo convinto dell'ineluttabilità del percorso ormai intrapreso.

Qualche citazione dalle raccomandazioni farà meglio comprendere il loro valore altamente innovativo. Si legge nella Rec (2001) n. 3, che riguarda l'erogazione dei servizi processuali e di altri servizi giuridici ai cittadini attraverso l'uso delle tecnologie moderne, adottata dal Comitato dei Ministri il 28 febbraio 2001: «gli stati devono rendere disponibili le informazioni giuridiche in formato elettronico, dare accesso ai registri pubblici elettronici nel campo giuridico, realizzare sistemi che favoriscano l'interazione dei servizi processuali con il pubblico».

Si specifica inoltre che devono essere messi a disposizione del pubblico i testi ufficiali delle leggi, i regolamenti, gli accordi internazionali per essi vincolanti e le sentenze rilevanti dei tribunali in un formato elettronico facilmente accessibile, specificando che particolare attenzione dovrà rivolgersi all'aggiornamento e alla pubblicazione, elementi questi ultimi essenziali per le sentenze più significative dei tribunali.

Ci si sofferma anche sulle garanzie necessarie e sul controllo di qualità, che dovrà essere svolto attraverso procedure rigorose, verificando che i testi in formato elettronico siano identici ai testi emanati o alle sentenze pubblicate.

In particolare si dà molta enfasi, come abbiamo detto, alla questione dell'accessibilità gratuita alla norma e si danno indicazioni molto precise in questo senso: l'accesso alle informazioni giuridiche delle banche dati deve essere, in linea di principio, gratuito per tutti i testi giuridici originali. Qualora circostanze economiche insormontabili richiedano un pagamento, questo dovrà essere limitato al recupero dei costi.

Ciò significa che ben poco spazio rimane a quanti ancora ritengono che le banche dati giuridiche, per la cui produzione lo Stato sostiene grandi spese, proprio per motivi di equilibri di bilancio, non possano essere distribuite gratuitamente.

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Credo che mai come in questo caso si possa parlare di servizio essenziale da rendere ai cittadini e di esercizio di diritti fondamentali.

Diventa allora urgente, anche per i nostri grandi sistemi informativi giuridici in rete, non ancora resi accessibili gratuitamente, operare una scelta che, alla luce di questa raccomandazione, appare perfino obbligata, considerate le motivazioni che l'hanno ispirata e che sono così ben espresse in questi testi, in cui emergono con forza principi di partecipazione e di democrazia.

Un altro degli aspetti che è trattato diffusamente nelle due raccomandazioni, in particolare nella Rec (2001) n. 2, che riguarda la progettazione dei sistemi giudiziari e dei sistemi di informazione, adottata dal Comitato dei Ministri il 28 febbraio 2001, è quello connesso all'opportunità che l'impiego delle nuove tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni possa essere un incentivo per revisionare le procedure e le norme organizzative. La sfida - recita la raccomandazione - consiste nello sfruttare il potenziale delle ICT per trasformare i processi associati e ottenere miglioramenti, sia dal punto di vista dell'efficacia, che dell'efficienza.

Si auspica che si attui non soltanto un semplice processo di automazione delle procedure e delle attività manuali esistenti, ma una vera e propria riprogettazione e riorganizzazione dei procedimenti, dedicando un impegno rilevante allo sfruttamento del potenziale dei dati immagazzinati. Questo per garantire la disponibilità delle informazioni necessarie a una migliore gestione dell'amministrazione della giustizia e per l'erogazione dei servizi agli utenti.

Si tratta di promuovere un nuovo modello, attuando quel passaggio strutturale che deve coinvolgere tutti i settori dell'amministrazione della giustizia e che deve procedere in modo coordinato, all'interno di ciascun ufficio e tra uffici diversi, secondo la logica della collaborazione, così da predisporre il contesto per un'effettiva interoperabilità tra enti e istituzioni, obiettivo primario della riforma della P.A.

@2. Dalla carta agli strumenti elettronici

Per gestire patrimoni documentali anche di tipologia diversa (leggi, giurisprudenza e dottrina), facilitare la gestione degli archivi e informare l'utente in maniera più completa e analitica, il computer rappresenta un supporto insostituibile.

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La possibilità di esercitare più facilmente il diritto di accesso alle norme passa attraverso sofisticate tecniche documentarie, appositamente sviluppate per una materia di particolare complessità quale è il diritto.

Mi riferisco alla disciplina che negli anni si è andata definendo nella sua peculiarità e che viene definita «informatica giuridica documentaria», ossia quella branca della scienza della documentazione che tratta il patrimonio...

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