Capitolo Secondo

AutoreRossana Morea
Pagine39-55
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Capitolo Secondo
SOMMARIO: 1. La responsabilità della struttura pubblica e dei suoi ver-
tici aziendali. Natura giuridica. Imputabilità. - 1.2 Responsabilità
diretta dell’azienda ospedaliera secondo la giurisprudenza. - 1.3
Responsabilità d’équipe: il c.d. principio di affidamento.
1. La responsabilità della struttura pubblica e dei suoi
vertici aziendali. Natura giuridica. Imputabilità
Il mancato esercizio del potere di governo clinico (re-
dazione di protocolli) di cui si è ampiamente discorso con-
figura una responsabilità imputabile all’ente ospedaliero nel
suo complesso a titolo di colpa per inosservanza di disposi-
zioni normative.
Tale tipo di responsabilità, per la verità, incombe, in via
diretta, anche ai vertici aziendali e specificatamente a) al
direttore generale, responsabile della gestione complessiva
dell’azienda, a titolo di culpa in vigilando per avere omesso
di controllare l’adempimento di doveri e obblighi che fanno
capo ai suoi diretti collaboratori; b) al direttore sanitario che
partecipa ex lege alla direzione dell’azienda e, secondo le
attribuzioni derivanti dall’atto aziendale, responsabile del
governo clinico inteso come insieme di attività il cui obiet-
tivo è quello di assicurare l’appropriatezza clinica e orga-
nizzativa del servizio attraverso l’adozione e l’attuazione
dei protocolli1: responsabilità che può considerarsi a titolo
1 Vedasi atto aziendale dell’ASL BAT (BARLETTA-ANDRIA-
TRANI) il quale rimarca la responsabilità del direttore sanitario anche
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di colpa grave; c) ai direttori di dipartimento della cui col-
laborazione il direttore sanitario si avvale nello specifico i
quali ne rispondono in via sussidiaria e graduata.
La responsabilità che si è individuata, in via diretta, in
capo ai vertici aziendali, trova fondamento nei poteri “im-
prenditoriali” che ad essi spettano secondo disposizione di
legge (art. 3 commi 1 e 1-bis e art. 4) configurandosi l’azienda
quale ente a personalità giuridica pubblica dotata di auto-
nomia imprenditoriale (organizzativa, amministrativa, pa-
trimoniale, contabile, gestionale e tecnica).
E poiché i vertici di un’azienda, in via generale, coinci-
dono e si identificano coi poteri del capo dell’impresa, i
medesimi leaders gestionali dell’ente, assumono la qualifica
di veri e propri imprenditori ai sensi del combinato disposto
degli artt. 2049 e 2086 c.c.
In tale contesto la responsabilità dell’ente-impresa si
converte in responsabilità dei vertici aziendali e assume ca-
rattere unitario.
Connotazione diversa può aversi, quanto alla responsa-
bilità, se si ha riguardo alla qualificazione dell’azienda inte-
sa ex lege (art. 3 comma 1-bis) ente a personalità giuridica
pubblica: in tal caso il carattere pubblicistico dell’azienda
connota quest’ultima quale centro di imputazione auto-
noma secondo le norme di diritto comune (art. 11 c.c.),
assumendo come proprio il criterio organizzativo (c.d.
teoria organica) in base al quale le persone giuridiche so-
no capaci di volere e agire in virtù del principio organiz-
zatorio attraverso le persone fisiche che entrano a far par-
te e operano per conto dell’ente stesso che agisce e rispon-
de per fatto proprio.
La responsabilità civile dell’ente pubblico diventa as-
sunzione dell’obbligo di risarcire il danno patrimoniale
prodotto dalla condotta antigiuridica del proprio organo.
con particolare riguardo alla “qualità ed efficienza tecnico-operativa
della produzione delle prestazioni”.

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