Capitolo quarto. Studio e definizione in XML delle strutture dei testi giuridici (norme, decisioni giurisprudenziali e dottrina)

AutoreArchi Anna/Biagioli Carlo/Ciampi Costantino/Guidotti Paolo/Marinai Elisabetta/Mercatali Pietro/Nannucci Roberta/Spinosa Pierluigi
Pagine61-122

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Anna Archi - Primo ricercatore./Carlo Biagioli - Primo ricercatore./Costantino Ciampi - Dirigente di ricerca./Paolo Guidotti - Primo ricercatore.//Elisabetta Marinai - Ricercatore a contratto./Pietro Mercatali - Primo ricercatore./Roberta Nannucci - Primo ricercatore./Pierluigi Spinosa - Primo ricercatore.

@Premessa

Questo capitolo della relazione, dedicato allo studio e definizione in XML (eXtensible Markup Language) dei testi giuridici (norme, decisioni giurisprudenziali e dottrina), è articolato in quattro sezioni, intitolate rispettivamente: Documento normativo (4.1.), Documento giurisprudenziale (4.2.), Documento dottrinale (4.3.) e Strumenti per la redazione di documenti strutturati (4.4.). A ciascuna delle prime tre sezioni fanno seguito numerosi allegati, contenenti i DTD specifici proposti per ogni tipologia di documento (talvolta in versioni diverse, alternative o complementari, più o meno analitiche), nonché alcuni esempi di documenti marcati in linguaggio XML con specifico riferimento ai DTD proposti. Questi ultimi allegati e documenti sono riprodotti in files separati sul CDRom che accompagna la relazione, nella directory SOFTWARE XML, per renderli direttamente consultabili dal lettore interessato tramite il pacchetto software XMetaL vers. 1.2., riprodotto anch'esso (nella versione DEMO gratuita) sul disco allegato. La quarta sezione del capitolo è dedicata, in particolare, agli strumenti software per l'editing di documenti in XML.

I problemi relativi alla conversione dei formati, ai fogli di stile (XSL), alla creazione (semi)automatica dei links e all'uso delle specifiche RDF (Resource Description Framework) per la descrizione della metainformazione sono trattati specificamente in altre parti dello Studio (Capitoli quinto e sesto).

Con il presente capitolo si sono voluti offrire subito alla riflessione del "Gruppo di progetto allargato" i primi risultati maturati finora. Tali risultati dovranno essere attentamente vagliati e sottoposti a sperimentazione prima di essere proposti come standard di marcatura alle Amministrazioni che aderiranno al Progetto. L'assoluta novità della tematica, soprattutto inPage 62 ambito italiano, impone un atteggiamento di estremo rigore e di grande cautela.

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@@4.1. Documento normativo: Note esplicative del DTD per i documenti normativi

@@@4.1.1. Le regole di tecnica legislativa alla base della struttura dei testi normativi

La tecnica di redazione legislativa ha introdotto specifiche norme di ortografia, lessico, sintassi, stile e struttura del testo per la stesura delle leggi; queste regole in parte richiamano quelle dell'italiano, in parte le integrano e in parte le sostituiscono. In Italia la raccolta più completa e più recente di tali norme è contenuta in "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" (d'ora in poi Manuale), un documento redatto nel 1991 da una commissione di esperti e funzionari delle Regioni, del Parlamento e della Presidenza del Consiglio dei Ministri su incarico della Conferenza dei Presidenti di Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome. Il Parlamento e il Governo centrale seguono una circolare congiunta dei Presidenti del Consiglio, Camera e Senato emanata nel 19861, che contiene regole e suggerimenti che coincidono con quelli del Manuale, anche se quest'ultimo ne ha aggiunti di nuove. Gli altri paesi europei adottano manuali dello stesso tipo, anche se non sempre le regole in essi contenute coincidono2.

Tali regole tendono a garantire certezza e uniformità, almeno formali, a tutte le norme. Per questo molti drafter e anche alcuni legislatori si stannoPage 64 adoperando perché esse siano adottate ufficialmente da tutti i produttori di norme.

Si può dire che, a partire dal 1986, i provvedimenti legislativi statali sono sostanzialmente conformi alle regole di redazione dettate dalla Circolare congiunta e che quelli regionali, a partire dal 1992/93, lo sono alle regole del Manuale3. Attualmente il Manuale è adottato ufficialmente da circa due terzi delle regioni italiane e seguito di fatto dalle altre. Camera e Senato dispongono di uffici e servizi che verificano la conformità dei testi di disegni e proposte di legge alla Circolare congiunta; altrettanto dovrebbero fare gli uffici legislativi (e anche gli altri uffici) dei ministeri per i provvedimenti legislativi dell'Esecutivo. Dunque le regole di redazione si devono oggi applicare alla maggior parte dei documenti normativi ufficiali. Con tale espressione s'intendono i documenti esplicitanti gli atti legislativi emanati da Parlamento, Governo e Regioni.

I due Document Type Definition (DTD), che qui si propongono, forniscono uno la struttura formale e l'altro la struttura formale e sostanziale di tali documenti (vedi gli Allegati nn. 11 e 12).

I DTD proposti si possono utilizzare anche per altri documenti normativi, che adottino la suddivisione in articoli e siano composti da disposizioni, tenendo, però, presenti le seguenti avvertenze.

  1. La redazione di altri documenti normativi (quali i regolamenti degli enti locali, i contratti collettivi di lavoro, ecc.) non è vincolata al rispetto delle regole di tecnica legislativa. Si può però dire che, per prassi diffusa, si fa riferimento alle stesse regole di redazione, anche se la loro applicazione è rimessa alla sensibilità e alle conoscenze del redattore. D'altra parte sono in corso molteplici iniziative4 per l'adozione formale e vincolante delle regole diPage 65 redazione statali/regionali da parte di tutti i soggetti che producono documenti normativi. Il presente Progetto dovrebbe farsi carico di contribuire a promuovere tali iniziative per accelerare il processo di diffusione e recepimento di standards di scrittura normativa.

  2. È ovvio che è l'articolato la parte della struttura da estendere a tutti i documenti normativi con le cautele e gli interventi appena prospettati. La struttura dell'atto fa invece riferimento a elementi (denominazione, autorità emanante, formule di emanazione) peculiari dei documenti normativi ufficiali. Tali elementi non sono invece necessariamente presenti in altri documenti normativi, che possono o devono contenere altri elementi per esprimere la loro efficacia e provenienza. Ad esempio, i contratti collettivi di lavoro in ambito pubblico sono preceduti da un verbale d'intesa tra le parti, che appunto esplicita l'esistenza e l'efficacia dell'accordo tra le parti stesse e, quindi, la validità delle norme contenute nell'articolato.

  3. I documenti normativi comunitari e di altri paesi non sono considerati dal presente Studio e quindi anche il DTD proposto può non essere idoneo alla loro strutturazione.

    @@@4.1.2. Il DTD per i documenti normativi

    Il DTD qui proposto si compone di tre parti principali che possiamo chiamare come 1) Struttura ufficiale dell'atto, 2) Struttura formale del testo,

    3) Struttura funzionale del testo (di legge).

    @@@@4.1.2.1. La struttura ufficiale dell'atto

    Si può dire che la struttura ufficiale è il contenitore dell'articolato normativo (l'articolato è quindi parte di essa), ricomprendente tutte lePage 66 informazioni necessarie a identificarlo univocamente, collocarlo nell'ambito del sistema delle fonti e conferirgli efficacia e certezza della provenienza. Per la sua descrizione si è fatto riferimento all'articolo 355 del Manuale che ne indica chiaramente la struttura . Si può aggiungere che:

    * l'elenco delle denominazioni giuridiche degli atti normativi statali e regionali si ricava dall'allegato B al Manuale (vedi Allegato n. 9), che contiene le forme di citazione di tali provvedimenti. L'elenco si può considerare esaustivo, salvo l'introduzione di nuovi tipi di atti normativi nell'ordinamento italiano;

    * la data di promulgazione o emanazione deve essere sempre presente e dovrebbe essere nel formato gg/mese/aaaa;

    * il numero d'ordine è normalmente presente in tutti gli atti normativi. Dall'Allegato n. 9 si ricavano i casi in cui può essere assente. È composto al massimo da quattro cifre;

    * la forma di scrittura del titolo o argomento è dettata dall'articolo 37 del Manuale;

    * le formule di promulgazione o emanazione degli atti normativi statali sono contenute nel D.P.R. 267/1986. Per le formule di promulgazione oPage 67 emanazione degli atti normativi regionali si rinvia ai singoli ordinamenti regionali;

    * il preambolo o premessa contiene la motivazione dell'atto normativo. È quindi presente negli atti normativi di emanazione dell'esecutivo, che trovano motivazione in atti legislativi, che delegano o conferiscono potere legislativo, secondo condizioni e modalità definite, ma non negli atti del potere legislativo che non necessita di motivare i propri atti;

    * il formato di scrittura degli allegati è dettato dagli articoli che vanno dal 45 al 48 del Manuale.

    Si nota infine che, ovviamente, gli elementi appena descritti devono essere presenti solo nelle pubblicazioni ufficiali (raccolte ufficiali delle leggi, Gazzetta Ufficiale, Bollettini ufficiali delle Regioni e delle Province autonome), ma non necessariamente in tutte le altre pubblicazioni.

    @@@@4.1.2.2. La struttura formale

    La struttura formale è composta dall'articolato che contiene le disposizioni normative. Per la sua descrizione si è fatto riferimento, in particolare, agli articoli dal 41 al 44 del Manuale.

    La struttura gerarchica delle partizioni dell'articolato si può rappresentare nel modo seguente:

    Libro (facoltativo)

    Parte (facoltativo)

    Titolo (facoltativo)

    Capo (facoltativo)

    Sezione (facoltativo)

    Articolo (obbligatorio)

    Comma (obbligatorio)

    Lettera (facoltativo)

    Numero (facoltativo)

    ...

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