Capitolo Quarto

AutoreRossana Morea
Pagine85-93
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Capitolo Quarto
SOMMARIO: 1. La responsabilità professionale dell’esercente le profes-
sioni sanitarie nella legge di riforma ex art. 3 comma 1 legge
189/2012. - 2. Gli e ffetti dell’art. 3 comma 1 del decreto Balduzzi
nell’ordinamento civilistico e in quello settoriale.
1. La responsabilità professionale dell’esercente le pro-
fessioni sanitarie nella legge di riforma ex art. 3
comma 1 legge 189/2012
Recita l’articolo in questione “l’esercente la professione
sanitaria che nello svolgimento della propria attività si at-
tiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comu-
nità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In
tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043
del c.c. Il giudice, anche nella determinazione del risarci-
mento del danno, tiene debitamente conto della condotta di
cui al primo periodo”.
L’innovazione legislativa si articola in tre punti fonda-
mentali:
1.1 irresponsabilità penale per colpa lieve del sanitario che
opera nel rispetto delle linee guida e delle buone prati-
che accreditate dalla comunità scientifica
1.2 persistenza in tali casi dell’obbligo risarcitorio per re-
sponsabilità aquiliana;
1.3 rilevanza, nella determinazione del risarcimento dei danni,
della condotta medica rispettosa delle linee guida1.
1 In dottrina L. RISICATO, Linee guida e colpa penale del medico
prima e dopo la legge 189/2012, in www.camerapenalemessina.it

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