Capitolo Primo

AutoreRossana Morea
Pagine11-38
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Capitolo Primo
SOMMARIO: 1. Le fonti normative della responsabilità civile dei leaders
sanitari. Il governo clinico aziendale. - 2. Le linee guida: valore,
contenuto e finalità. - 2.1 Le linee guida nella interpretazione giuri-
sprudenziale. Riflessione critica. - 2.2 Il principio di precauzione
come regola cautelare aperta.
1. Le fonti normative della responsabilità civile dei leaders
sanitari. Il governo clinico aziendale
L’analisi riguardante la responsabilità della struttura
sanitaria pubblica ospedaliera e dei medici dipendenti esige
a suo presupposto una ricognizione delle fonti normative
che qualificano da una parte la struttura medesima e indivi-
duano, dall’altra, con le connesse responsabilità, i poteri as-
segnati al direttore generale dell’azienda ed in successione
funzionale al direttore sanitario, ai dirigenti delle strutture
complesse, ai dirigenti delle strutture semplici e per ultimo,
ai dirigenti di prima linea.
L’azienda sanitaria ospedaliera, secondo l’indicazione
prevista dall’art. 3 comma 1 e 1-bis e dall’art. 4 del d.lg. 19
giugno 1999, n. 229 recante norme per la riorganizzazione
del Servizio sanitario nazionale a norma dell’art. 66 della
legge 30 novembre 1998, n. 419, è un ente strumentale del-
la Regione, dotato di personalità giuridica pubblica ed au-
tonomia imprenditoriale: la sua organizzazione e funziona-
mento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato
adottato dal direttore generale.
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Più in particolare il direttore generale dell’azienda, ex
art. 3 c. 1-quater del citato d.lg. è responsabile della gestio-
ne complessiva ed è coadiuvato nell’esercizio delle proprie
funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanita-
rio i quali secondo il disposto dell’art. 3 comma 1-quinquies
partecipano alla direzione dell’azienda ed assumono diretta
responsabilità delle funzioni attribuite alle loro competenze
e concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla
formazione delle decisioni della direzione generale.
L’azienda sanitaria ospedaliera si dota di un insieme di
strumenti organizzativi individuati nell’atto aziendale – co-
stituenti il governo clinico dell’azienda – e diretti ad assi-
curare il mantenimento ed il monitoraggio di livelli ottimali
di assistenza.
La caratteristica essenziale del governo clinico1 involge
il concetto di responsabilità del servizio sanitario locale e
delle sue articolazioni, dei risultati raggiunti e della perfor-
mance complessiva distribuita ai diversi livelli operativi ed
il concetto del miglioramento della qualità tra loro collegati
in un contesto organizzativo con la finalità di sviluppare
strumenti e metodologia di appropriatezza clinica e orga-
nizzativa del servizio (art. 8-quinquies comma 2° lett. c) del
d.lg. 229/99)2.
1 F. NOVACO e V. DAMEN (a cura di), La gestione del rischio clini-
co, Torino, 2004; R. CINOTTI, La gestione del rischio nelle organizza-
zioni sanitarie, Roma, 2004; A. FLORES e E. MASTURZO, Strumenti e
metodi di gestione del rischio clinico e ricadute medico-legali, in Riv.
it. medicina legale, 2008, p. 1039; U. GENOVESE, Il caso e la necessità:
considerazioni sulla gestione del rischio clinico in Italia, in Riv. it. me-
dicina legale, 2008, p. 1061; L. NOCCO, La gestione del rischio clinico
ed il monitoraggio degli errori medici: spunti di riflessione in chiave
comparativa, in Danno e resp., 2003, p. 444.
2 Gli strumenti di attuazione del governo clinico previsti nell’atto
aziendale dell’ospedale Policlinico di Bari – che si basano sul principio
di responsabilità e di trasparenza dei risultati clinici – sono i seguenti:
a) pratica clinica basata sull’evidenza: essa si realizza attraverso la
redazione di linee guida cliniche e clinico-organizzative che rap-
presentano sia lo strumento di sintesi delle evidenze disponibili,

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