DELIBERA 26 giugno 2013 - Adozione del «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line» ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni. (Delibera n. 18592). (13A06039)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto, in particolare, l'articolo 50-quinquies, inserito con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 nel citato decreto legislativo n. 58 del 1998, il quale prevede che la Consob determini «i principi e i criteri relativi: a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicita';

  1. alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro;

    alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;

  2. alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita';

  3. alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali»;

    Visto, in particolare, l'articolo 100-ter, inserito con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 nel citato decreto legislativo n. 58 del 1998, il quale stabilisce che la Consob determini «la disciplina applicabile alle offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o piu' portali per la raccolta di capitali, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel...

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