Decreto 1Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane e delle comunita' isolane, nonche' dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 28...

Alle regioni Alle province autonome di Trento e Bolzano Alla provincia autonoma di Aosta Alle province Ai comuni Alle comunita' montane Alle comunita' isolane All'Unione dei presidenti delle regioni All'UPI All'ANCI All'UNCEM Alla Conferenza unificata Stato-regioni Alla Ragioneria generale dello Stato - IGEPA Alla Corte dei conti Alle delegazioni regionali della Corte dei conti All'Avvocatura generale dello Stato Ai distretti regionali dell'Avvocatura generale dello Stato Alla Banca d'Italia All'Associazione bancaria italiana

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno n. 389 del 1° dicembre 2003 di attuazione dell'art. 41 della legge n. 448/2001 ha regolato l'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti territoriali. In considerazione anche dei numerosi quesiti avanzati relativamente all'applicazione del regolamento, si ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti interpretativi necessari per una corretta applicazione delle norme contenute nel suddetto regolamento.

Per quanto riguarda l'applicabilita', solo le operazioni derivate effettuate e gli ammortamenti costituiti dagli enti territoriali successivamente alla data del 4 febbraio2004 di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno n. 389, sono assoggettate alla disciplina ivi prevista.

Premesso che uno degli obiettivi primari dell'art. 41 della legge n. 448/2001 e, pertanto, del relativo regolamento di attuazione, consiste nell'assicurare un accesso al mercato dei capitali il piu' possibile efficace, ordinato e prudente, si forniscono le seguenti linee guida.

1) Decorrenza del silenzio-assenso (Art. 1, comma 2).

Il termine di dieci giorni entro i quali il Dipartimento del Tesoro puo' esprimere il proprio avviso sul momento piu' opportuno di accesso al mercato da parte dell'ente, si intende decorrere dalla data in cui il competente ufficio della Direzione seconda del medesimo Dipartimento invia all'ente richiedente conferma per fax o posta elettronica della ricezione della comunicazione.

Oltre che con gli usuali mezzi postali, le comunicazioni potranno essere inviate via fax (06/4761-3197) ovvero per e-mail (accesso.mercati@tesoro.it).

Si precisa che l'attivita' di coordinamento dell'accesso al mercato e' volta ad evitare la sovrapposizione di piu' soggetti pubblici sullo stesso segmento di mercato in un ristretto arco temporale. In tale evenienza, infatti, si...

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