Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane e delle comunita' isolane, nonche' dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed, in particolare, gli articoli 35 e 37, concernenti rispettivamente l'emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali e l'indebitamento degli enti locali; Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto l'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di emissioni di valori mobiliari; Visto il decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1996, n. 189, concernente il regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali; Visto l'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n.

448, cosi' come modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2000, n.

392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.

26; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; Visto che nell'ambito dei rapporti tra Stato ed Unione Economica e Monetaria europea rientrano le procedure per il controllo dei disavanzi eccessivi, secondo quanto previsto dal trattato di Maastricht; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002); Visto in particolare l'articolo 41 della citata legge n. 448 del 2001, cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 1-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, in virtu' del quale il Ministero dell'economia e finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, stabilisce con decreto il contenuto e le modalita' del coordinamento dell'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti territoriali; Visto l'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.

3, recante disposizioni sull'ambito di applicazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.

400; Considerata l'esigenza di provvedere, ai sensi del citato articolo 41 della legge n. 448 del 2001, all'emanazione di disposizioni in materia di accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane e delle comunita' isolane, nonche' dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni; Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 9 maggio 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 maggio 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. ACG/l7OGT/56785 del 6 ottobre 2003; A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Coordinamento dell'accesso ai mercati 1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della

28 dicembre 2001, n. 448, le Province, i Comuni, le unioni di Comuni, le Citta' metropolitane, le Comunita' montane e isolane, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i consorzi tra enti territoriali e le Regioni comunicano entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro («il Dipartimento del Tesoro»), Direzione II, i dati relativi all'utilizzo netto di forme di credito a breve termine presso il sistema bancario, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate concluse e ai titoli obbligazionari emessi nonche' alle operazioni di cartolarizzazione concluse. Il Dipartimento del Tesoro, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, provvedera' ad elaborare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i modelli da utilizzare per le comunicazioni di cui al presente comma, ai fini del successivo inoltro al Ministero dell'interno per il prescritto concerto.

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso ai mercati dei capitali degli enti individuati al comma 1.

Il coordinamento e' limitato alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. A tal fine, i predetti enti, salvo quanto disposto al comma 3, comunicano al Dipartimento del Tesoro le caratteristiche dell'operazione in preparazione. Entro dieci giorni dalla conferma della ricezione da parte della Direzione II del Dipartimento del Tesoro della comunicazione di cui al presente comma, il Dipartimento medesimo puo' indicare, con determinazione motivata, quale sia il momento piu' opportuno per l'effettiva attuazione dell'operazione di accesso al mercato. In assenza di tale determinazione, l'operazione potra' essere conclusa entro il termine dei successivi venti giorni dalla conferma della ricezione nei casi di emissioni obbligazionarie eseguite sul mercato e nei termini indicati dagli Enti in tutti gli altri casi. Restano escluse dalla comunicazione preventiva, di cui al presente comma, le operazioni di provvista con oneri a carico del bilancio dello Stato per le quali si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.

3. Nel caso di operazioni soggette al controllo del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), gli emittenti invieranno i dati simultaneamente al Dipartimento del Tesoro e al CICR. In tal caso, l'eventuale formulazione di osservazioni da parte del Dipartimento del Tesoro dovra' avere luogo prima dell'autorizzazione emanata dal CICR, affinche' possa costituire adeguato supporto tecnico alla decisione che il Comitato stesso intende adottare.

Avvertenza

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo

- Il testo dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse

- La legge 23 dicembre 1994, n. 724, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304; si riporta il testo degli articoli 35 e 37

Art. 35 (Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali). - 1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le citta' metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n.

142, le comunita' montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. E' fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunita' montane e i consorzi fra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel predetto art. 46 sara' a totale carico dell'ente emittente.

2. L'emissione dei prestiti obbligazionari e' subordinata alle seguenti condizioni

a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. Nessun prestito puo' comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui e' prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali e' finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.

4. La durata del prestito obbligazionario non puo' essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di...

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