DECRETO 6 giugno 2005 - Modalita' per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unita', in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 giugno 2005 Modalita' per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli

impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unita', in occasione

di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI e IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante ´Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportiveª, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, recante ´Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportiviª, ed in particolare gli articoli 6 e 7, riguardanti, rispettivamente, gli spazi destinati agli spettatori ed i settori in cui possono essere suddivisi; Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005; Visto la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e' interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C22/1 del 24 gennaio 2002; Viste le disposizioni indicate nel Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta del 4 maggio 2005; Ritenuto di dover stabilire le modalita' di attuazione dell'art.

1-quater, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, Ritenuto altresi' necessario, ai fini della sicurezza pubblica e della tutela dell'ordine pubblico in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, abbinare agli altri requisiti quello della nominativita' dei titoli di accesso negli stadi, almeno fino a quando permarranno le attuali condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di dette competizioni;

Adotta il seguente decreto:

Art. 1.

Emissione, distribuzione, vendita e cessione

  1. Le societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano.

  2. Le societa' organizzatrici di cui al comma 1 devono assicurare che

    1. l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso sia conforme alla disciplina del presente decreto; b) nei luoghi in cui sono distribuiti o posti in vendita i titoli di accesso siano affisse apposite avvertenze per gli acquirenti, recanti, in modo leggibile, il regolamento di utilizzo dell'impianto e gli altri avvisi di cui al successivo art. 4, comma 2; c) negli impianti sportivi siano chiaramente indicati, con apposite segnalazioni di immediata comprensibilita', l'ubicazione dei settori e dei posti, nonche' i percorsi per accedervi.

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