Caparra penitenziale (facsimile 1) (Art. 1386 c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

Caparra penitenziale (facsimile 1) (Art. 1386 c.c.)1

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(. . .) Quale corrispettivo della facoltà di recesso che entrambe le parti si riservano (facoltà da esercitarsi entro . . . e da comunicarsi per mezzo . . .), il signor . . . versa la somma di euro . . . al signor . . . che ne rilascia quietanza; la somma verrà quindi trattenuta dal signor . . . qualora il signor . . . eserciti nei termini la facoltà di recesso; qualora invece la facoltà di recesso venga esercitata dal signor . . . nei termini sopra previsti, il signor . . . dovrà restituire al signor . . . contemporaneamente alla comunicazione del recesso, il doppio della somma ricevuta.

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[1] La caparra ha la funzione di rafforzare il diritto del creditore all'adempimento e al risarcimento del danno in caso di inadempimento; essa è costituita mediante un patto reale, che si perfeziona cioè con la consegna. Nella caparra penitenziale, sancita dall'art. 1386 c.c. la somma che una parte dà all'altra, non rappresenta come nel caso della caparra confirmatoria una cautela contro...

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