LEGGE 30 luglio 1998, n. 301 - Disposizioni concernenti la capacita' giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunita'

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Capacita' giuridica delle istituzioni della OSCE

  1. L'Italia riconosce la capacita' giuridica necessaria per l'esercizio delle loro funzioni e in particolare la capacita' di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili ed immobili, adire le vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari, alle seguenti istituzioni della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE): a) segretariato della OSCE; b) ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR); c) altre eventuali istituzioni della OSCE determinate dal consiglio della organizzazione medesima. Le determinazioni assunte al riguardo dal Consiglio della OSCE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con comunicato predisposto dal Ministero degli affari esteri.

    Art. 2.

    Disposizioni generali sui privilegi e le immunita'

  2. I privilegi e le immunita' indicati negli articoli da 3 a 8 sono accordati alle istituzioni della OSCE nel loro interesse.

    All'immunita' puo' rinunciare il segretario generale della OSCE di concerto con il presidente in carica.

  3. I privilegi e le immunita' sono accordati ai soggetti interessati, non a loro personale vantaggio, ma per salvaguardare l'indipendenza dell'esercizio delle loro funzioni. All'immunita' si rinuncia in qualsiasi caso essa impedisca il corso della giustizia e ad essa si possa rinunciare senza pregiudicare lo scopo per il quale e' accordata.

    La decisione di rinunciare all'immunita' e' adottata: a) per quanto riguarda i funzionari e il personale delle istituzioni della OSCE e i membri delle missioni della OSCE, dal segretario generale della OSCE di concerto con il presidente in carica; b) per quanto riguarda il segretario generale della OSCE e l'alto commissario per le minoranze nazionali, dal presidente in carica.

  4. Il Governo interessato puo' rinunciare all'immunita' per quanto riguarda i propri rappresentanti.

    Art. 3.

    Istituzioni della OSCE

  5. Le istituzioni della OSCE operanti in Italia, i loro beni e le loro disponibilita' finanziarie, situati in territorio italiano, da chiunque siano detenuti, godono della stessa immunita' da procedimenti giudiziari riconosciuta agli Stati esteri.

  6. Le sedi delle istituzioni della OSCE in Italia sono inviolabili.

    I beni e le disponibilita' finanziarie delle istituzioni della OSCE, situati in territorio italiano, da chiunque siano detenuti, sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische ed espropri.

  7. Gli archivi delle istituzioni della OSCE in Italia sono inviolabili.

  8. Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti o moratorie finanziari di qualsiasi genere, le istituzioni della OSCE: a) possono, in Italia, detenere fondi e possedere somme in tutte le valute nella misura necessaria per lo svolgimento delle attivita' corrispondenti ai loro obiettivi; b) hanno facolta' di trasferire i loro fondi, o le loro valute, dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e di convertire qualsiasi valuta da loro posseduta in un'altra valuta.

  9. Le istituzioni della OSCE, le loro disponibilita' finanziarie, le loro entrate e altri beni, nell'ambito delle attivita' istituzionali sono esenti: a) da tutte le imposte dirette, fatta eccezione per le imposte che, sotto qualsiasi forma o denominazione, rappresentino oneri o corrispettivi per servizi di pubblica utilita'; b) da diritti doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per quanto riguarda gli articoli importati o esportati dalle istituzioni della OSCE per loro uso ufficiale. Gli articoli importati in Italia in esenzione doganale non possono essere venduti nel territorio nazionale se non alle condizioni concordate con il Ministero delle finanze.

  10. Qualora le istituzioni della OSCE acquistino o usufruiscano in Italia di beni...

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