Canne fumarie

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Arch. loc. e cond. 1/2013
Rassegna
di giurisprudenza
Canne fumarie
SOMMARIO
a. Concessione edilizia. b. Decoro architettonico. c. Immissio-
ni e molestia alle persone. d. Inserimento nel lastrico solare.
e. Inserimento nel muro comune. f. Mancato controllo della
canna fumaria. g. Ostruzione. h. Proprietà. i. Rimozione. l.
Riparazione. m. Servitù. n. Sostituzione.
a. Concessione edilizia
I lavori di innalzamento e copertura di una canna fumaria, in
quanto completano «funzionalmente» un’opera preesistente, ri-
chiedono la concessione edilizia. * Cass. pen., sez. III, 25 ottobre
1988, n. 10396 (ud. 9 febbraio 1988), Amatori.
b. Decoro architettonico
Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del
fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che
ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque
si rif‌letta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a pre-
scindere dal pregio estetico che possa avere l’edif‌icio. La relativa
valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede
di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione. (Nella specie,
la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto
illegittima l’installazione di una canna fumaria che percorreva
tutta la facciata dell’edif‌icio condominiale, così da pregiudicare
l’aspetto e l’armonia del fabbricato). * Cass. civ., sez. II, 11 mag-
gio 2011, n. 10350 , Panciroli c. Zanin ed altri [RV618113]
c. Immissioni e molestia alle persone
Tra la domanda per il rispetto della distanza legale ex art. 890
c.c. tra il conf‌ine e alcuni manufatti, tra cui una canna fumaria
eretta sul fondo f‌initimo, e quella ex art. 844 c.c., relativa alle
immissioni intollerabili provenienti dalla suddetta canna non
esiste connessione per accessorietà ai sensi dell’art. 31 c.p.c., a
meno che l’attore non deduca l’esistenza di un nesso causale tra
la posizione della canna fumaria e l’intollerabilità delle immis-
sioni e mancando, tra le due azioni, un’apprezzabile differenza
in termini di maggiore o minore rilevanza del loro rispettivo
contenuto. (In applicazione del riportato principio la S.C., in
sede di regolamento di competenza, ha dichiarato competente
il giudice di pace in relazione alla domanda di cessazione delle
immissioni di fumo e vapori, così rigettando il ricorso con cui
era stato impugnato il provvedimento emesso dal tribunale
dinanzi al quale erano state proposte tutte le sopra indicate
istanze). * Cass. civ., sez. VI, 14 ottobre 2011, n. 21261 , Faccaro
c. Cuccurullo ed altri [RV620133]
In tema di inquinamento atmosferico, è conf‌igurabile il reato di
cui all’art. 674 c.p. (emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare
le persone) anche nel caso in cui le emissioni provengano da un
impianto non conforme alla normativa sull’abbattimento dei fumi
emessi dalla canna fumaria di una caldaia a metano per riscalda-
mento (D.M. 21 marzo 1993), quando il disturbo concretamente ar-
recato alle persone superi la normale tollerabilità con conseguente
pericolo per la salute pubblica. * Cass. pen., sez. III, 28 settembre
2007, n. 35730 (ud. 19 giugno 2007 ), Bodrato [RV237381]
In tema di getto pericoloso di cose, nel caso di emissioni di
fumi, gas o vapori atti ad offendere o molestare le persone, la
prova del superamento del limite di tollerabilità deve essere
determinato di volta in volta dal giudice, anche mediante dichia-
razioni testimoniali, con riguardo sia alle condizioni dei luoghi
e alle attività normalmente svolte in un determinato contesto
produttivo sia al sistema di vita e alle correnti abitudini della
popolazione nell’attuale momento storico. (Fattispecie nella
quale l’emissione di fumi, promananti dalla canna fumaria e
prodotti dall’impianto di riscaldamento dell’imputato, investiva
l’abitazione di alcuni vicini di casa provocando loro molestia).
* Cass. pen., sez. III, 16 ottobre 2007, n. 38073 (ud. 21 settembre
2007 ), Salleo Puntillo [RV237844]
Il reato di cui all’art. 674 c.p. (emissione di gas, vapori e fumi
atti a molestare le persone) è conf‌igurabile quando tali emissioni
siano conseguenza di un’attività non conforme alla normativa
ed arrechino concretamente disturbo alle persone superando la
normale tollerabilità con conseguente pericolo per la salute pub-
blica, la cui tutela costituisce la ratio dell’incriminazione. (Nel
caso di specie la S.C. ha ritenuto sussistente il reato a carico del
titolare di una pizzeria che svolgeva la propria attività con moda-
lità non conformi alla disciplina sull’abbattimento dei fumi emes-
si dalla canna fumaria). * Cass. pen., sez. III, 22 dicembre 2006, n.
42213 (ud. 6 dicembre 2006), Parziale e altro [RV235580]
In tema di omicidio colposo, premesso che è onere del pro-
prietario consegnare all’aff‌ittuario dell’appartamento un im-
pianto di riscaldamento revisionato, in piena eff‌icienza e privo
di carenze funzionali e strutturali, il proprietario dell’immobile
è responsabile del reato di omicidio colposo, in relazione al de-
cesso dell’inquilino conseguente ad esalazioni di monossido di
carbonio provenienti dallo scaldabagno. (Nella specie, era stato
accertato che l’imputato aveva dato l’immobile in locazione
senza prima avere verif‌icato la funzionalità dell’impianto a gas,
risultato in pessimo stato di conservazione, con conseguente
eccessiva produzione di monossido di carbonio, che non veniva
smaltita dal canale di fumo e dalla canna fumaria, strumenti
pure in condizioni carenti). * Cass. pen., sez. IV, 21 ottobre 2005,
n. 38818 (ud. 4 maggio 2005 ), De Bona [RV232426]
L’azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. è esperibile anche
a difesa del possesso da immissioni di fumi pregiudizievoli deri-
vanti da canna fumaria dei vicini. * Cass. civ., sez. II, 30 maggio
2005, n. 11382, Sinibaldi ed altro c. Rosi ed altro [RV582646]
d. Inserimento nel lastrico solare
Il condomino che inserisca la propria canna fumaria nel la-
strico solare comune, incorporandone una porzione, con opere
murarie, al servizio esclusivo del proprio appartamento, pone
in essere un atto di utilizzazione particolare della cosa che non
ne compromette necessariamente la destinazione e che deve
essere, pertanto, considerato del tutto legittimo se, trattandosi
dell’occupazione di una zona periferica di una parte del tutto
Le massime qui riprodotte sono state tratte dalla banca-dati della CASA EDITRICE LA TRIBUNA e - straordinariamente - dalla edizione 2012 del
Codice del condominio
(a cura di CORRADO SFORZA FOGLIANI; STEFANO MAGLIA) Ed. La Tribuna; quelle della Corte di Cassazione senza l`indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufciali
del C.E.D.

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