DECRETO 7 giugno 2012, n. 76 - Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell''attribuzione dell''abilitazione scientifica nazionale per l''accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonche'' le modalita'' di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell''articolo 16, comma ...

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 16, comma 3, lettere a), b), c) e h), e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, recante regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi 4 e 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, del Consiglio universitario nazionale e del Comitato degli esperti per le politiche della ricerca, espressi rispettivamente in data 12 ottobre 2011, 19 ottobre 2011 e 19 ottobre 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2012;

Considerata la necessita' di definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;

Ritenuto altresi' di definire i criteri e le modalita' mediante le quali e' accertata la coerenza dei criteri e parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti ai candidati all'abilitazione per la prima fascia ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note n. 3882 del 24 aprile 2012 e 5495 del 7 giugno 2012;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

  1. per Ministro e Ministero: il Ministro e Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  2. per ANVUR: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

  3. per CUN: il Consiglio universitario nazionale;

  4. per CEPR: il Comitato degli esperti per le politiche della ricerca;

  5. per Legge: la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

  6. per Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari;

  7. per abilitazione: l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della Legge;

  8. per commissione: la commissione per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della Legge;

  9. per macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari: i macrosettori concorsuali, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge;

  10. per aree disciplinari: le aree disciplinari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), della Legge, determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del CUN;

  11. per criteri: gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;

  12. per parametri: gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;

  13. per indicatori: gli strumenti operativi mediante i quali e' resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;

  14. per mediana: il valore di un indicatore o altra modalita' prescelta per ordinare una lista di soggetti, che divide la lista medesima in due parti uguali;

  15. per eta' accademica: il periodo di tempo successivo alla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore concorsuale, tenuto conto dei periodi di congedo per maternita', di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio, nonche' di interruzioni dell'attivita' scientifica per fondati motivi da valutare in relazione al curriculum del candidato;

  16. per indice h di Hirsch: l'indice h, definito da Jorge E. Hirsch (Universita' della California, San Diego - USA);

  17. per ISSN: l'International Standard Serial Number, ossia il codice unificato internazionale per l'identificazione univoca delle pubblicazioni in serie, e delle altre risorse in continuazione, su uno specifico supporto fisico, assegnato dalla Rete ISSN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 3297:2007, adottata in Italia dall'UNI nel 2010 come norma UNI ISO 3297;

  18. per ISBN: l'International Standard Book Number, ossia il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e dall'edizione, assegnato ad un richiedente da un'agenzia di registrazione ISBN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 2108:2005, adottata in Italia dall'UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note al titolo:

    Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario):

    "Art. 16. Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale

    (Omissis).

    3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:

  19. l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro;

  20. la possibilita' che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici;

  21. meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a)

    e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;

  22. l'indizione obbligatoria, con frequenza annuale inderogabile, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione;

  23. i termini e le modalita' di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dall'indizione; la garanzia della pubblicita' degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;

  24. l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso universita' di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennita';

  25. il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia parte piu' di un commissario della stessa universita'; la possibilita' che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; la corresponsione ai commissari in servizio all'estero di un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

  26. l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f)

    all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attivita' scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio;

    l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)

    del presente comma, riferiti alla fascia e al...

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