CONCORSO (scad. 9 luglio 2012) - Avviso pubblico per la formazione dell'Elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie regionali.

Art. 1

Indizione 1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.

12-bis della l.r. 20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 3 e 3-bis del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, la Regione Umbria indice pubblico avviso per la formazione dell'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie regionali istituite nel proprio territorio.

Art. 2

Requisiti 1. Gli aspiranti alla nomina devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento;

b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubblico o private, in posizione dirigenziale, con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda.

  1. La verifica dei requisiti di idoneita' dei candidati e' effettuata da una Commissione, nominata dalla Giunta regionale, che avra' il compito di stilare l'elenco dei candidati idonei in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e che abbiano presentato regolare domanda ai sensi dell'art. 5 del presente avviso.

  2. Ai fini della valutazione dell'esperienza quinquennale di cui alla lett. b) del comma 1 del presente articolo, nel caso di prestazioni di lavoro subordinato, saranno considerate utili a maturare il periodo richiesto dalla normativa per il possesso dei requisiti le funzioni di direzione tecnica o amministrativa espletate in posizione dirigenziale con gestione diretta di risorse umane, tecniche o finanziarie. Nelle altre fattispecie saranno valutabili le funzioni di direzione tecnica o amministrativa svolte in posizione di vertice in enti, aziende e strutture pubbliche o private con gestione diretta, dirigenziale, di risorse umane, tecniche o finanziarie (ad es. presidenti di societa' con deleghe operative-gestionali e amministratori delegati con deleghe operative-gestionali). Sara' verificata, pertanto, la connessa responsabilita' di struttura fino a raggiungere almeno il periodo minimo previsto dalla legge.

    Le mansioni effettivamente svolte devono essere riconducibili ad incarichi formalmente conferiti.

    Non saranno ammesse, invece, esperienze lavorative che, ancorche' di livello dirigenziale, non abbiano comportato funzioni di direzioni di struttura idonee ai fini dell'esperienza richiesta ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992.

    Si stabilisce, pertanto, che tra le esperienze lavorative professionali da escludere, poiche' non coerenti con la funzione di cui trattasi, sono da ricomprendere anche le sottoelencate fattispecie:

    Magistrati di ogni ordine e grado di tutte le giurisdizioni;

    Avvocati dello Stato;

    Professori universitari di tutte le qualifiche, in quanto tali, ad eccezione dei professori ordinari con funzioni di rettore, pro rettore, preside di facolta' o responsabile delle Strutture universitarie di cui all'art. 2, comma 2, lett. c della l.

    30.12.2010, n. 240, direttore sanitario, direttore di struttura complessa, direttore di dipartimento;

    Appartenenti alle forze armate o di polizia, salvo i responsabili di grandi unita' operative con grado non inferiore a generale di divisione...

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