Cancellazione di talune varieta' di specie di piante ortive dai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma, che prevede la possibilita' di rinnovare l'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali per periodi determinati, qualora l'iscrizione medesima sia giunta a scadenza;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-bis, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varieta' dal registro sia se il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta sia se la validita' dell'iscrizione sia giunta a scadenza, nel qual caso puo' stabilirsi un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti alla varieta' stessa, che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che per le varieta' indicate nell'art. 1, commi 1 e 2, del dispositivo non sono state presentate, o sono state presentate in ritardo, le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali e che le varieta' stesse non rivestono...

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