Brevi osservazioni sulla cancellazione di iscrizione ipotecaria disposta in via d'urgenza, ex art. 700 c.p.c.

AutoreVito Amendolagine
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  1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa dal Tribunale di Bari, il giudice delegato alla trattazione di un procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., finalizzato al conseguimento dell'ordine di cancellazione di un'iscrizione ipotecaria, ha ritenuto l'ammissibilità del ricorso, rilevando che la richiesta di iscrizione della garanzia ipotecaria era stata eseguita nonostante l'assenza dei necessari presupposti.

    In particolare, premesso che l'intera vicenda trae origine dall'ipoteca iscritta ad istanza del Concessionario delegato alla riscossione su un immobile di proprietà del medesimo ricorrente, conseguente al mancato pagamento di un carico tributario vantato nei confronti di quest'ultimo pari ad euros 3.840,00, ed esteso il contraddittorio ai sensi dell'art. 107, c.p.c. all'Agenzia delle Entrate, quale soggetto impositore, e, quindi, titolare della relativa obbligazione, il tribunale barese osservava la configurabilità del fumus, nella fattispecie consistente nella carenza del principale presupposto legittimante l'apposizione del vinculum juris sull'immobile, costituito dall'esecutività della cartella esattoriale, temporaneamente sospesa per effetto di un provvedimento ad hoc adottato dalla Commissione Tributaria, adita con separato ricorso all'odierno ricorrente, in accoglimento dell'istanza cautelare proposta da quest'ultimo in via incidentale al ricorso principale.

    Al riscontro del fumus, fa seguito il positivo riscontro del periculum, nella fattispecie concreta rappresentato dall'irreparabile pregiudizio che dal mantenimento dell'iscrizione ipotecaria potrebbe derivare all'istante (imprenditore commerciale), considerando per quest'ultimo l'alto rischio di incorrere in una segnalazione alla Centrale rischi, con la conseguente possibilità di perdere gli affidamenti bancari, a cui inevitabilmente, seguirebbe l'assoluta paralisi dell'attività economica esercitata.

  2. Premessa una fugace considerazione tendente adescludere nella fattispecie concreta la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, poiché a parere del tribunale, la sottostante controversia tributaria costituirebbe unicamente l'antecedente logico-giuridico 1 del ricorso ex art. 700 c.p.c. portato alla sua cognizione, finalizzato ad ottenere in via d'urgenza la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, passando all'esame del merito, dal provvedimento che si commenta sembrerebbe potersi evincere palesemente che il Giudicante abbia fondato il proprio libero convincimento 2 in senso favorevole all'ingresso dell'istanza cautelare sulla base della riscontrata carenza del requisito di esecutività della cartella esattoriale, in forza della quale, era stata a suo tempo richiesta dal Concessionario l'iscrizione ipotecaria in danno dell'odierno ricorrente.

    Infatti, precisato che il provvedimento di sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale è anteriore rispetto all'iscrizione ipotecaria, era di tutta evidenza come quest'ultima era stata eseguita quando in realtà il ruolo esattoriale non era più dotato di forza esecutiva, condizione imprescindibile quest'ultima, per poter considerare legittimo il compimento dell'iscrizione nei pubblici registri immobiliari.

    In accoglimento delle motivazioni espresse nel ricorso, il tribunale ha quindi ordinato alla Sesit di attivarsi personalmente per provvedere - a propria cura e spese - alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita in difetto dei necessari presupposti di cui all'art. 77, del D.P.R. citato, non potendo ordinare direttamente al Conservatore il compimento della suddetta attività, finalizzata alla cancellazione dell'ipoteca, stante la non definitività del provvedimento in epigrafe, a ciò ostandovi il perentorio divieto espresso in tal senso dall'art. 2884 c.c.

  3. La posizione assunta dal giudice barese con il provvedimento che si annota, mostra così di prestare un'esplicita adesione all'orientamento giurisprudenziale 3 particolarmente attento nel prestare una maggiore considerazione al «vuoto» normativo esistente nella materia qui considerata, che in passato, è stato opportunamente rilevato in diverse pronunce di merito 4 succedutesi sull'analogo thema decidendi, afferente la parallela quaestio riguardante la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale nell'ipotesi in cui la stessa si riveli manifestamente infondata, o comunque, eseguita al di fuori dei presupposti sanciti dall'art. 2668, primo comma, c.c., in relazione agli artt. 2652 e 2653 c.c.

    Ciò premesso, la linea di pensiero sino ad oggi emersa tra i giudici di merito intervenuti sull'argomento trattato, può definirsi tutt'altro che univoca, oscillando tra i fautori dell'incondizionato rispetto della littera legis 5, e coloro che, invece, come innanzi esposto, propendono per un'interpretazione innovativa, e comunque, meno rigorosa, dell'attuale formulazione del dettato normativo.

    Nella fattispecie in esame, di indubbia importanza, non solo sul piano giuridico, si ha altresì notizia degli interventi espressi dalla Corte costituzionale 6, e dalla Suprema Corte, che in diverse occasioni, ha chiarito il principio tendente ad affermare come la cancellazione di un'iscrizione ipotecaria, se non risulti essere stata consentita dalle parti interessate, deve essere eseguita dal Conservatore solo quando è ordinata con sentenza passata in giudicato 7, o con altro provvedimento definitivo emesso dall'autorità competente, in ciò attenendosi strettamente all'enunciato rigorosamente affermato dall'art. 2884 c.c. 8.

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  4. Più in generale, riferendosi ad un caso relativo alla trascrizione di una domanda giudiziale, l'intervento spiegato dalla Consulta ha sottolineato la strutturale diversità intercorrente tra la trascrizione della domanda giudiziale - eseguibile direttamente dalla parte, senza la necessaria preliminare mediazione di un provvedimento delibativo emesso ad hoc dal giudice - rispetto alla tutela richiesta in sede cautelare, il cui ingresso invece, necessariamente postula il superamento di un preventivo esame valutativo da parte del giudice delegato alla trattazione del relativo procedimento, in tal modo, evidenziando l'incompatibilità ontologica di fondo esistente tra i due istituti 9.

    Pertanto, considerata l'ulteriore finalità di «pubblicità-notizia» assolta dalla trascrizione della domanda giudiziale (cui potrebbe accostarsi, beninteso, limitatamente al solo aspetto afferente la preventiva conoscibilità erga omnes, anche la stessa iscrizione ipotecaria), in un'ottica chiaramente volta a tutelare i diritti dei terzi, consentendo a questi ultimi di poter valutare liberamente la convenienza o meno circa il compimento di negozi giuridici con una delle parti litiganti, appare evidente come il procedimento cautelare si riveli palesemente inadeguato ad assolvere alle stesse funzioni cui tende in astratto la trascrizione di una domanda giudiziale, ragion per cui per la sua eventuale applicabilità necessiterebbe un'appropriato intervento...

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