DECRETO 4 marzo 2005 - Recepimento della direttiva 2004/16/CE della Commissione del 12 febbraio 2004, che fissa le modalita' di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari confezionati in contenitori di metallo

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 marzo 2005 Recepimento della direttiva 2004/16/CE della Commissione del 12 febbraio 2004,

che fissa le modalita' di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il

controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari confezionati

in contenitori di metallo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2004/16/CE della Commissione del 12 febbraio 2004 che fissa le modalita' di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola; Visto il Regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari; Visto il Regolamento CE n. 242/2004 della Commissione del 12 febbraio 2004 recante modifica del regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda la presenza di stagno inorganico nelle derrate alimentari; Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.

327 ed in particolare l'art. 9; Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 29 novembre 2004;

Decreta

Art. 1.

  1. Il controllo ufficiale dei tenori di stagno nei

prodotti alimentari confezionati in contenitori di metallo

deve essere effettuato secondo i metodi di campionamento e di analisi riportati negli allegati al presente decreto, parte integrante dello stesso.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 263

Allegato 1

METODI DI PRELIEVO DEI CAMPIONI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL

TENORE DI STAGNO NEI PRODOTTI ALIMENTARI IN CONTENITORI DI METALLO.

  1. Oggetto e campo di applicazione.

    I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari confezionati in contenitori di metallo devono essere prelevati secondo le modalita' di seguito elencate. I campioni globali cosi' ottenuti saranno ritenuti rappresentativi della partita. La conformita' con i livelli massimi fissati dal regolamento (CE) n. 242/2004 della Commissione viene stabilita in base al tenore riscontrato nei campioni di laboratorio.

  2. Definizioni.

    2.1. Partita: quantitativo di prodotto alimentare identificabile, consegnato in un unica volta, per il quale e' stata accertata, dall'addetto al controllo ufficiale, la presenza di caratteristiche comuni, quali l'origine, la varieta', il tipo di imballaggio, il confezionatore, lo spedizioniere e il marchio.

    2.2. Sottopartita: porzione di una partita designata per l'applicazione delle modalita' di prelievo. Ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.

    2.3. Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.

    2.4. Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.

    2.5. Campione di laboratorio: campione destinato al laboratorio, ricavato dal campione globale, da suddividere in cinque aliquote da destinare alle analisi.

    2.6. Aliquota: porzione ottenuta dal campione di laboratorio e corrispondente ad un quinto del campione di laboratorio.

  3. Disposizioni generali.

    3.1. Personale.

    Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale qualificato che deve operare secondo le modalita' del presente allegato.

    3.2. Prodotto da campionare.

    Ciascuna partit a da controllare e' oggetto di campionamento separato.

    3.3. Precauzioni da...

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