LEGGE 19 Luglio 2007, n. 106 - Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarita' ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a...

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformita' ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o piu' decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarita' e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonche', entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3.

2. La delega e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi: a) riconoscimento del carattere sociale dell'attivita' sportiva, quale strumento di miglioramento della qualita' della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale;

  1. riconoscimento della specificita' del fenomeno sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000;

  2. riconoscimento, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarita' del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi di cui al comma 1 nell'ambito della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di trasmissione;

  3. riconoscimento della titolarita' esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva;

  4. conseguente commercializzazione in forma centralizzata da parte del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di tutti i diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale, nonche' ad agevolare la fruibilita' di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilita' di acquisire i diritti sui singoli eventi se rimasti invenduti ovvero se i medesimi eventi non siano stati trasmessi dai licenziatari primari;

  5. garanzia del diritto di cronaca degli eventi sportivi di cui al comma 1;

  6. equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle...

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