DELIBERAZIONE 21 febbraio 2008 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita'' di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di...

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 febbraio 2008, in particolare nella sua prosecuzione del 21 febbraio 2008;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»; come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»;

Visti la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» e il regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Vista la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme per la risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Rilevato che nei giorni 13 e 14 aprile 2008 avranno luogo le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in data 13 febbraio 2008;

Considerato che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere e della convocazione dei comizi elettorali, disposti con decreti del Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 2008, per effetto dei quali e' incominciata formalmente la campagna elettorale ai sensi della legge n. 28 del 2000 in vista delle prossime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, occorre disciplinare la fase in corso, compresa tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle candidature;

Udita la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, e trovano applicazione sino al decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature. Esse si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.

  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

    Art. 2.

    Soggetti politici

  3. Ai fini del successivo Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici sino al decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature:

    1. le forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

    2. le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

    3. le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che costituiscono in seno al Gruppo Misto della Camera o del Senato, una componente di almeno due parlamentari;

    4. le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), c) che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

    5. il Gruppo Misto della Camera dei deputati e il Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

    Titolo II RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
    Capo I
    Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

    Art. 3.

    Riparto degli spazi di comunicazione politica

  4. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alla consultazione elettorale nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sino al decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono ripartiti per il cinquanta per cento e in modo paritario ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) e per il cinquanta per cento tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), in proporzione alla loro forza parlamentare .

  5. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

  6. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia.

  7. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 1.00 del giorno successivo..

  8. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicati all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

  9. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

    Art. 4.

    Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  10. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

    1. rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, e' depositato un documento, che puo' essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici...

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