DELIBERAZIONE 22 aprile 2009 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita'' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009. (Deliberazione n. 59/09/CSP). (09A04931)


TITOLO I


DISPOSIZIONI GENERALI

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 aprile 2009;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 25 marzo 2009, n. 26, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie»;

Vista la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni provinciali e comunali programmate nel 2009, e , in particolare, la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, e lo statuto e le leggi regionali 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, 10 maggio 1999, n. 13 e 15 marzo 2001, n. 9, relative alle consultazioni amministrative nella regione autonoma Friuli Venezia-Giulia;

Visti lo statuto della Regione siciliana e la legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», nonche' la legge della Regione siciliana 16 dicembre 2000, n. 25, recante «Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della provincia regionale» e successive modificazioni;

Visti lo Statuto della Regione sarda e la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;

Tenuto conto dell'avvenuta convocazione dei comizi elettorali previsti per il 6 e 7 giugno 2009 per il rinnovo di numerose amministrazioni provinciali e comunali, il cui elenco e' reso disponibile sul sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali e per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009 e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica. L'elenco delle province e dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e' reso disponibile sul sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali europee o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

  3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.


    TITOLO II


    RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA


    CAPO I


    Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

    Art. 2.

    Riparto degli spazi di comunicazione politica

  4. Ai fini del presente capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono garantiti:

    I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

    1. nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

    2. nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

    Negli spazi di comunicazione politica di cui al presente comma, il tempo disponibile e' ripartito tra i soggetti aventi diritto per il cinquanta per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante cinquanta per cento in modo paritario.

    II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, con criterio paritario, nei confronti dei soggetti politici che presentano liste di candidati per i consigli provinciali e per i consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano nelle consultazioni di cui al presente provvedimento.

  5. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

  6. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia.

  7. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo.

  8. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicati all'Autorita'.

  9. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

  10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.


    TITOLO II


    RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA


    CAPO I


    Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

    Art. 3.

    Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  11. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.


    TITOLO II


    RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA


    CAPO I


    Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

    Art. 4.

    Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  12. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 3, comma 1, osservano le seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

    1. il numero complessivo dei...

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