DELIBERAZIONE 27 marzo 2002 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni 19 e 26 maggio 2002. (Deliberazione n. 45/02/CSP)

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 marzo 2002; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "istituzione dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", e successive modificazioni; Rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta del 13 febbraio 2002 sono state fissate per il giorno 19 maggio 2002 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei tre comuni di cui all'elenco allegato A della presente delibera; Rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma Trentino - Alto Adige del 20 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 19 maggio 2002 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei quattro comuni di cui all'elenco allegato B della presente delibera; Rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 15 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei ventuno comuni di cui all'elenco allegato C della presente delibera; Rilevato che con decreto del presidente della regione siciliana del 25 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei centocinquantadue comuni di cui all'elenco allegato D della presente delibera; Rilevato che con decreto del Ministro dell'interno del 4 febbraio 2002, sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002, le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei settecentottantotto comuni e del presidente della provincia e del consiglio provinciale delle dieci province di cui all'elenco allegato E della presente delibera; Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita'; Delibera

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni, fissate per il giorno 19 maggio 2002, del sindaco e del consiglio comunale dei comuni di cui agli elenchi allegati A e B della presente delibera, nonche' per le elezioni, fissate per il giorno 26 maggio 2002, del sindaco e del consiglio comunale dei comuni di cui agli elenchi allegati C e D della presente delibera e del sindaco e del consiglio comunale e del presidente della provincia e del consiglio provinciale dei comuni e delle province di cui all'elenco E della presente delibera, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.

Art. 2.

Soggetti politici 1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature

  1. le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli comunali o provinciali da rinnovare; b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale; II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale

  2. le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia; b) le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale.

    Titolo II RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA Capo I COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

    Art. 3.

    Riparto degli spazi per la comunicazione politica 1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata, nazionale e locale, intende dedicare alla comunicazione politica, relativa alla campagna elettorale in corso, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti

  3. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi consiliari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario; b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per meta', ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera a), e per l'altra meta', ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera b).

    2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24, e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

    Capo II MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI NAZIONALI

    Art. 4.

    Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

    Art. 5.

    Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti 1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28

  4. il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 14 - 15,59; terza fascia 22 - 23,59; quarta fascia 9 - 10,59; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; g) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

    Art. 6.

    Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici 1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti

  5. rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, e' depositato un documento, che puo' essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/1/EP, con riferimento alle consultazioni...

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