DELIBERAZIONE 29 febbraio 2008 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita'' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente e dell''Assemblea della regione Sicilia, per le elezioni del Consiglio e del Presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venez...

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 febbraio, in particolare nella sua prosecuzione del 29 febbraio 2008;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale», e successive modificazioni;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della regione Siciliana, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale della regione Siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del Presidente della regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»;

Visto lo Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e successive modificazioni;

Vista la legge della regione Valle d'Aosta 12 gennaio 1993, n. 3, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta» e successive modificazioni;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante «Legge elettorale regionale» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonche' modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49/1995»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Visto il decreto del vice Presidente della regione Sicilia del 19 febbraio 2008, n. 33/Serv, con il quale sono stati convocati per i giorni 13 e 14 aprile 2008 i comizi per le elezioni del Presidente della regione e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana;

Visto il decreto del Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta del 15 gennaio 2008, n. 17, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Consiglio e del Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta per il 25 maggio 2008;

Visto il decreto del Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 060/Pres. del 14 febbraio 2008, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia per il 13 e 14 aprile 2008;

Visti i decreti n. 5 e n. 6 dell'assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali della regione Friuli-Venezia Giulia del 14 febbraio 2008, con i quali sono stati convocati rispettivamente i comizi per l'elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale di Udine e dei Sindaci e dei Consigli comunali della regione Friuli-Venezia Giulia per il 13 e 14 aprile 2008;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008», ed, in particolare, l'art. 5;

Tenuto conto dell'avvenuta convocazione dei comizi elettorali previsti per il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo di numerose amministrazioni provinciali e comunali, il cui elenco e' reso disponibile sul sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del Presidente della regione Siciliana e il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, per le elezioni del Presidente del consiglio e del Presidente della Giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e per le elezioni dei sindaci e dei Consigli comunali e dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nonche' per le elezioni del Presidente della regione e del Consiglio regionale della Valle d'Aosta fissate per il giorno 25 maggio 2008, e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica. L'elenco delle regioni, province e dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e' reso disponibile sul sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www. agcom.it

  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale con altre consultazioni elettorali politiche o referendarie saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

  3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.

    Titolo II
    RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
    Capo I
    Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

    Art. 2.

    Riparto degli spazi di comunicazione politica

  4. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono garantiti:

    I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

    1. nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

    2. nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

    Negli spazi di comunicazione politica di cui al presente comma, il tempo disponibile e' ripartito tra i soggetti aventi diritto per il cinquanta per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante cinquanta per cento in modo paritario;

    II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, con criterio paritario, nei confronti dei soggetti politici che presentano liste di candidati per le Assemblee regionali, per i Consigli provinciali e per i Consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano nelle consultazioni di cui al presente provvedimento.

  5. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.

  6. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le...

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