DECRETO 11 settembre 2009 - Disposizioni di attuazione dell''articolo 5 del decreto 27 novembre 2008 per la campagna vendemmiale della regione Piemonte. (09A11137)

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche europee e internazionali

Visto il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei Regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto, in particolare, l'art. 5, paragrafo 2 del citato decreto ministeriale 27 novembre 2008 che prevede, a seguito di istanza avanzata da parte delle Regioni o Province autonome, la possibilita' di individuare ulteriori categorie di produttori per l'esonero dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione;

Considerato che la Regione Piemonte, con nota n. 221287/DB1105 del 4 settembre 2009, ha manifestato la necessita' di esonerare ulteriori categorie di produttori dall'obbligo di consegnare i sottoprodotti della vinificazione alla distillazione;

Ritenuta l'urgenza di accogliere la richiesta della Regione Piemonte al fine di evitare danni ai produttori stessi;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.

    Art. 2.

    Esoneri

  2. Per la campagna 2009/2010 i produttori di vino che operano sul territorio della Regione Piemonte, che procedono alla vinificazione di uve di proprieta' sono esonerati dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione, ma soggetti al ritiro sotto controllo ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato.

  3. L'esonero e' concesso:

    ai produttori con una produzione compresa tra i 101 ed i 1.000 hl; in tal caso i...

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