Banca di Valle Camonica S.P.A. Banca Popolare Commercio E Industria S.P.A. Ubi Finance Cb 2 S.R.L. Banca Regionale Europea S.P.A. Banca Popolare di Ancona S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs numero 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy").

UBI Finance CB 2 S.r.l. comunica che, nel contesto di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Unione di Banche Italiane S.c.p.A. (l"Operazione"), in data 29 febbraio 2012 UBI Finance CB 2 S.r.l. ha concluso con Banca Regionale Europea S.p.A. ("BRE") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione BRE cedera' ed UBI Finance CB 2 S.r.l. dovra' acquistare da BRE, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da BRE con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo BRE") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti BRE"). Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 1° marzo 2012, UBI Finance CB 2 S.r.l. ha acquistato pro soluto da BRE ogni e qualsiasi Credito BRE derivante dai Contratti di Mutuo BRE che alla data del 31 gennaio 2012 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: CRITERI COMUNI (1) che sono alternativamente: (A) crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; ovvero (B) crediti ipotecari commerciali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (3) che sono stati erogati o acquistati da Banca Regionale Europea S.p.A.; (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; (5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Regionale Europea S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Regionale Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (7) in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal debitore; (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (9) che sono stati interamente erogati; (10)che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie; (11)che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca Regionale Europea S.p.A.) o fisso; (12)garantiti da ipoteca di primo grado. Ai fini di cui sopra: "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita' commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. "Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica. CRITERI SPECIFICI (13)che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2010; (14)che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 30 settembre 2012; (15)che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: (16)che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e C/5; (17)che siano registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia e siano in possesso delle seguenti caratteristiche: (i) siano disciplinati dal diritto italiano, prevedano che il rimborso sia effettuato sulla base di un piano di ammortamento e siano denominati in euro; (ii) siano in possesso di rating, rilasciato da Cerved Group, a cui corrisponde una "PD" non superiore a 0,2915%; (iii) abbiano un capitale nominale residuo non inferiore a Euro 500.000; (iv) siano stati erogati a societa' non finanziarie, Enti pubblici o Istituzioni nazionali o sovranazionali residenti nell'area Euro; (18)la cui proposta di contratto sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.; (19)che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una delle seguenti categorie: EREL (Ente Religioso), SNR (Societa' o Enti con residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana), EPG (Enti privati con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro); (20)che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (c) che sono stati erogati o acquistati da Banca Regionale Europea S.p.A.; (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; (e) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (f) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Regionale Europea S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Regionale Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (g) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali; (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (i) che sono stati interamente erogati; (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa'...

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