Concessione del trattamento straordinario di CIGS e di mobilita', previsti dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori ed ex lavoratori dipendenti dalle societa' operanti nei settori tessile, abbigliamento, calzature, pelli, cuoio e accessori, ubicate nel...

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature, pelli, cuoio e accessori della moda, sottoscritto in data 17 giugno 2005, presso la regione Abruzzo;

Visto il verbale di accordo in data 15 luglio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro, on. Roberto Maroni, tra la regione Abruzzo, le province di Pescara, L'Aquila e Teramo, le Organizzazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi del settore tessile, abbigliamento, calzature, pelli, cuoio e accessori della moda, che colpisce le aziende ubicate nella regione Abruzzo, viene prevista la concessione e/o la proroga, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori;

Visto il limite di spesa di 6 milioni di euro fissato nel verbale del 15 luglio 2005;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere e/o prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 15 luglio 2005, che prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei citati settori, ubicate nella regione Abruzzo:

  1. la concessione e/o la proroga, fino al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della...

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