Sanita' privata - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale concluso tra l'Ospedale San Giovanni Calibita - Fatebenefratelli, Isola Tiberina di Roma e le RR.SS.AA. delle OO.SS. ANAAO, ANPO, AOGOI, AAROI e ANMIRS in data 26 giugno 2003, in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciope...

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

nella seduta del 19 settembre 2006;

Premesso:

  1. che l'Ospedale S. Giovanni Calibita - Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma, svolge attivita' di servizio pubblico nell'ambito della sanita' privata classificata;

  2. che, in data 26 giugno 2003 i rappresentanti dell'amministrazione dell'ospedale e le RR.SS.AA. della dirigenza medica (ANAAO, ANPO, AOGOI, AAROI, ANMIRS) hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dirigente medico dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del 2000;

  3. che, in data 9 luglio 2003, tale accordo e' stato trasmesso a questa commissione per valutazione di idoneita';

  4. che, con nota del 23 luglio 2003, la commissione ha preso atto della trasmissione dell'accordo;

  5. che, in data 9 marzo 2006, l'accordo e' stato nuovamente trasmesso, per la valutazione di idoneita' alla Commissione;

  6. che, in data 6 aprile 2006 il testo dell'accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000;

  7. che, alla data del 30 aprile 2006, termine fissato per l'acquisizione del sopra citato parere, sono pervenute le note del Comitato centrale dell'Unione nazionale consumatori (20 aprile 2006), in cui l'Associazione comunicava di non avere osservazioni da formulare sul contenuto del predetto accordo e dell'ADOC - Associazione difesa orientamento consumatori (14 aprile 2006), in cui l'Associazione esprimeva parere favorevole;

    Considerato:

  8. che lo sciopero nel settore della sanita' e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' dall'Accordo nazionale 20 settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio sanitario nazionale (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/155 del 13 dicembre 2001 - Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 34 del 28 febbraio 2002; comunicato rettifica Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 12 novembre 2002);

  9. che, allo stato, non esiste alcun accordo nazionale, valutato idoneo, per la disciplina dello sciopero nell'intero settore della sanita' privata;

  10. che, con delibera n. 04/612 dell'11 novembre 2004, la Commissione ha espresso l'avviso che, in mancanza di accordi relativi a singole aziende o organizzazioni, si applica la disciplina vigente del comparto Servizio sanitario nazionale;

  11. che l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dirigente medico dipendente, stipulato dalle RR.SS.AA. della dirigenza medica (ANAAO, ANPO, AOGOI, AAROI, ANMIRS) e dall'Ospedale S. Giovanni Calibita - Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma, riproduce sostanzialmente l'intero contenuto del sopra citato Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio sanitario nazionale;

  12. che, in particolare, e' prevista espressamente, attraverso l'individuazione dei contingenti di personale esonerati dallo sciopero, l'erogazione del servizio di radioterapia e oncologia;

    Valuta idoneo:

    Ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dirigente medico dipendente, stipulato dalle RR.SS.AA. della dirigenza medica (ANAAO, ANPO, AOGOI, AAROI, ANMIRS) e dall'azienda Ospedale S. Giovanni Calibita - Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma in data 26 giugno 2003;

    Dispone:

    La comunicazione della presente delibera all'Ospedale S. Giovanni Calibita - Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma, alle RR.SS.AA. della dirigenza medica (ANAAO, ANPO, AOGOI, AAROI, ANMIRS), ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute e al prefetto di Roma, nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione;

    Dispone inoltre:

    La pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 19 settembre 2006

    Il presidente: Martone

Allegato

ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDERE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO ALL'OSPEDALE S. GIOVANNI CALIBITA - FATEBENEFRATELLI, ISOLA TIBERINA, ROMA. PERSONALE

DIRIGENTE MEDICO

Tra i rappresentanti dell'amministrazione dell'ospedale e le RR.SS.AA. della dirigenza medica e' stato sottoscritto il seguente accordo, di numero 7 pagine (Premessa e n. 5 articoli) numerate e vidimate dalle parti (8 pagine con la presente) nel testo che si allega.

Per l'amministrazione |Per le RR.SS.AA. | Firmato |Firmato ANAAO |ANPO

|AOGOI |

|AAROI |

|ANMIRS |

Roma, 26 giugno 2003

PS: Le parti concordano che il presente accordo sara' trasmesso in copia alla Commissione di garanzia di cui alla legge 146/1990.

ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDERE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO ALL'OSPEDALE S. GIOVANNI CALIBITA - FATEBENEFRATELLI, ISOLA TIBERINA, ROMA. PERSONALE

DIRIGENTE MEDICO

Premessa:

  1. dal regolamento dell'Ospedale S. Giovanni Calibita detto anche Fatebenefratelli (approvato con decreto dirigenziale del 10 luglio 1997).

    Articolo 1., comma 1.

    L'Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto Casa Generalizia dell'Ordine di S. Giovanni di Dio, detto dei Fatebenefratelli gestisce il proprio ospedale nell'ambito delle sue finalita' di religione e di culto, con piena autonomia giuridico amministrativa senza fini di lucro, quale testimonianza cristiana.

    Articolo 1., comma 4.

    L'Ente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT