DECRETO 19 dicembre 2005 - Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2006

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Viste le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensita' della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t; Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonche' dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del Nuovo codice della strada; Decreta

Art. 1.

  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2006 di seguito elencati

    1. tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22; b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24; c) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio; d) dalle ore 8 alle ore 22 del 14 aprile; e) dalle ore 8 alle ore 22 del 15 aprile; f) dalle ore 8 alle ore 22 del 17 aprile; g) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile; h) dalle ore 16 alle ore 22 del 29 aprile; i) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° maggio; j) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 giugno; k) dalle ore 16 alle ore 24 del 24 giugno; l) dalle ore 7 alle ore 24 del 1° luglio; m) dalle ore 7 alle ore 24 dell'8 luglio; n) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 luglio; o) dalle ore 7 alle ore 24 del 22 luglio; p) dalle ore 16 alle ore 24 del 28 luglio; q) dalle ore 7 alle ore 24 del 29 luglio; r) dalle ore 7 alle ore 24 del 5 agosto; s) dalle ore 7 alle ore 24 del 12 agosto; t) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto; u) dalle ore 7 alle ore 24 del 19 agosto; v) dalle ore 7 alle ore 24 del 26 agosto; w) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 settembre; x) dalle ore 16 alle ore 22 del 28 ottobre; y) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° novembre; z) dalle ore 16 alle ore 22 del 7 dicembre; aa) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre; bb) dalle ore 8 alle ore 22 del 23 dicembre; cc) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre; dd) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre; ee) dalle ore 16 alle ore 22 del 30 dicembre.

  2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.

    Art. 2.

  3. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente e' consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CEE n. 3820/85 - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.

  4. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore quattro.

  5. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all'estero, nonche' ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno.

    Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione e' accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (combinato ferroviario) o dell'art. 3, comma 2-ter, della legge 22 novembre 2002, n. 265 (combinato marittimo), purche' muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco.

  6. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT