Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2005.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; Viste le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni; Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensita' della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t; Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonche' dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del Nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2005 di seguito elencati

    1. tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00; b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 7,00 alle ore 24,00; c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio; d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio; e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 25 marzo; f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 marzo; g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 28 marzo; h) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; i) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno; j) dalle ore 6,00 alle ore 24,00 del 25 giugno; k) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 luglio; l) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 9 luglio; m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 16 luglio; n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 23 luglio; o) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 29 luglio; p) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 30 luglio; q) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 6 agosto; r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 13 agosto; s) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto; t) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 20 agosto; u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 27 agosto; v) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 3 settembre; w) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 ottobre; x) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° novembre; y) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre; z) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre; aa) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre; bb) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 dicembre.

  2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.

    Art. 2.

  3. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente e' consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CEE n. 3820/85 - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.

  4. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore quattro.

  5. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q.

    Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara e Parma Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti e terminals intermodali, all'estero, nonche' ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione e' accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002 n. 166 (combinato ferroviario) o dell'art.

    3, comma 2-ter della legge 22 novembre 2002, n. 265 (combinato marittimo), purche' muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco.

  6. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore...

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